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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

L’espressione «società di investimento» non comprende gli Enti che sono da considerare Enti non finanziari attivi come specificato dai criteri indicati al capitolo B numero 9 lettere d - g.

Il presente numero 8 è da interpretare conformemente alla definizione di «Istituto finanziario» contenuta nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro Misure finanziare contro il riciclaggio di denaro («Financial Action Task Force on Money Laundering» – FATF).

7. L’espressione «beni patrimoniali» designa titoli (ad esempio quote del capi-

tale azionario di una società di capitali, partecipazione o proprietà economica di partecipazione a una società di persone a partecipazione multipla o quotata in borsa, a un trust nonché obbligazioni, prestiti, titoli di credito o altri certificati di credito), partecipazioni a società di persone, al commercio di merce, contratti di swap (ad esempio swap di interessi, swap di valute, swap di base, swap di tassi di interesse massimi e minimi, swap di merci, swap di azioni, swap di indici azionari e contratti simili), contratti di assicurazione o di rendita o partecipazioni (tra cui futures e opzioni quotati e non quotati in borsa) a titoli, a società di persone, al commercio di merce, contratti di swap o a contratti di assicurazione o di rendita. L’espressione «beni patrimoniali» non comprende partecipazioni a beni immobiliari indirette e non finanziate da terzi.

8. L’espressione «società di assicurazione specifica» designa qualsiasi società

di assicurazione (o la società holding di una società di assicurazione) che rilascia contratti assicurativi con un valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto.

B. Istituto finanziario non dichiarante

1. L’espressione «Istituto finanziario non dichiarante» designa un Istituto fi-

nanziario che è:

a) un Ente pubblico, un’Organizzazione internazionale o una Banca centrale, fatta eccezione per i pagamenti effettuati a seguito di un obbligo legato ad attività finanziarie commerciali che corrispondono a quelle di una società di assicurazione specifica, di un Istituto di custodia o di deposito;

b) un’istituzione di previdenza ad ampia partecipazione, un’istituzione di previdenza a partecipazione ristretta, un’istituzione pensionistica di un Ente pubblico, di un’Organizzazione internazionale, di una Banca centrale o di una società qualificata di gestione di carte di credito;

c) un altro Ente con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta che ha essenzialmente le stesse caratteristiche degli Enti indicati al capitolo B numero 1 lettere a e b e che non è considerato Istituto finanziario non dichiarabile ai sensi del diritto nazionale, purché il suo stato di Istituto finanziario non dichiarante non ostacoli lo scopo della Norma comune di dichiarazione;

d) un organismo dispensato di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)