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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
b) l’indirizzo di residenza e postale del Titolare del conto attualmente noti
all’Istituto finanziario dichiarante;
c) eventuali numeri di telefono del Titolare del conto attualmente noti
all’Istituto finanziario dichiarante;
d) nel caso di conti finanziari che non sono conti di deposito, indicazioni
in merito a ordini di pagamento permanenti per versamenti da questo a un altro conto (compresi i conti presso un’altra filiale dell’Istituto finanziario dichiarante o presso un altro Istituto finanziario);
e) indicazioni in merito a ordini di fermo posta o a indirizzi c/o; e
f) indicazioni in merito a una procura o una delega di firma relative al
conto.
4. Domande al consulente relative a fatti a lui effettivamente conosciuti. Oltre alla ricerca nella documentazione elettronica e cartacea, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare un conto di valore elevato assegnato a un consulente (compresi i conti finanziari legati a questo conto) come conto dichiarabile se il consulente è effettivamente a conoscenza del fatto che il Titolare del conto è una Persona oggetto di una dichiarazione.
5. Conseguenze della scoperta di indizi.
a) Se, applicando la verifica approfondita descritta sopra a conti di valore
elevato, non viene riscontrato nessun indizio di cui al capitolo B numero 2 e il conto non viene identificato come conto di una Persona oggetto di una dichiarazione ai sensi del numero 4, non sono necessarie ulteriori misure, finché non avvenga un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto.
b) Se, applicando la verifica approfondita descritta sopra a conti di valore
elevato, si riscontrano indizi di cui al capitolo B numero 2 lettere a - e oppure si verifica un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il conto come conto dichiarabile per ogni Giurisdizione in cui si riscontra uno degli indizi, a meno che esso decida di applicare quanto previsto dal numero 6 e una delle eccezioni lì indicate si applichi a questo conto.
c) Se, applicando la verifica approfondita descritta sopra a conti di valore
elevato, si riscontra solo un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o e nessun altro indirizzo, né si riscontrano indizi di cui al capitolo B numero 2 lettere a - e relativi al Titolare del conto, l’Istituto finanziario dichiarante deve procurarsi un’autocertificazione emessa dal Titolare del conto o altri giustificativi che attestano la residenza fiscale del Titolare del conto. Se l’Istituto finanziario dichiarante non ottiene né l’autocertificazione, né i giustificativi, esso deve annunciare il conto come conto non documentabile.
6. Se al 31 dicembre [xxxx] un conto esistente di una Persona fisica non è un conto di valore elevato, ma lo diventa entro la fine dell’anno civile seguente, l’Istituto finanziario dichiarante deve applicare al conto in questione la verifica approfondita descritta in questo capitolo entro la fine dell’anno seguente