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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
tuto può comprendere un organismo separato dal governo della Giurisdizione che può essere completamente o parzialmente detenuto dalla Giurisdizione.
5. L’espressione «Istituzione di previdenza ad ampia partecipazione» designa un’istituzione che garantisce prestazioni di pensione, invalidità o decesso o una combinazione di esse versate a beneficiari che sono o sono stati stipendiati (o a persone da essi designati) da uno o più datori di lavoro per le prestazioni fornite, purché l’istituzione
a) non abbia un unico beneficiario cui spetta più del 5 per cento degli atti-
vi dell’istituzione;
b) sottostia alla regolamentazione pubblica e trasmetta le informazioni alle
autorità fiscali; e
c) risponda ad almeno uno dei criteri seguenti:
i. grazie al suo stato di istituzione di previdenza, esso è generalmente esentato dall’imposta sui proventi da capitale, l’imposizione su tali proventi è differita o avviene a un tasso ridotto,
ii. l’istituzione riceve almeno il 50 per cento dei contributi totali dai datori di lavoro (fatta eccezione per il trasferimento di beni da altre istituzioni di cui al capitolo B cifre 5 - 7 oppure da altri conti di previdenza di cui al capitolo C numero 17 lettera a),
iii. versamenti alla o prelevamenti dall’istituzione possono essere effettuati solo al verificarsi di avvenimenti concreti legati al pensionamento, all’invalidità o al decesso (fatta eccezione per i versamenti trasferiti da un piano di previdenza a un altro di cui al capitolo B cifre 5 - 7, o a un altro conto di previdenza di cui al capitolo C numero 17 lettera a), altrimenti si applicano sanzioni, oppure
iv. i contributi dei salariati all’istituzione (fatta eccezione per certi contributi di compensazione autorizzati) corrispondono al massimo al reddito di lavoro del salariato o non superano i 50 000 USD all’anno, in applicazione delle regole per il riepilogo di conti e per la conversione monetaria indicate alla Sezione VII capitolo C.
6. L’espressione «Istituzione di previdenza a partecipazione ristretta» designa un’istituzione che garantisce prestazioni di pensione, invalidità o decesso versate a beneficiari che sono o sono stati stipendiati (o a persone da essi designati) da uno o più datori di lavoro per le prestazioni fornite, purché
a) l’istituzione conti meno di 50 contribuenti;
b) l’istituzione sia finanziata da uno o più datori di lavoro che non sono
società di investimento o Enti non finanziari passivi;
c) i contributi all’istituzione versati da salariati e datori di lavoro (fatta ec-
cezione per il trasferimento di beni da conti di previdenza definiti al capitolo C numero 17 lettera a) corrispondono al massimo al reddito di lavoro o alla remunerazione del salariato;
d) i contribuenti non residenti nella Giurisdizione in cui ha sede
l’istituzione abbiano diritto a non più del 20 per cento degli attivi dell’istituzione; e