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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

essere comunicate annualmente nel corso dell’anno civile che segue l’anno cui fanno riferimento le informazioni.

B. Il saldo o il valore di un conto viene rilevato all’ultimo giorno dell’anno civile o di un altro periodo di riferimento adeguato.

C. Se deve essere rilevato un saldo o un valore soglia all’ultimo giorno di un anno civile, tale saldo o valore soglia deve essere rilevato all’ultimo giorno del periodo di riferimento che si conclude con questo anno civile o sull’arco dell’anno civile.

D. Ogni Giurisdizione può concedere agli Istituti finanziari dichiaranti di ricorrere a fornitori di prestazioni ai fini degli obblighi di dichiarazione e di ragionevole diligenza imposti dal diritto nazionale, per il cui adempimento restano responsabili gli Istituti finanziari dichiaranti.

E. Ogni Giurisdizione può concedere agli Istituti finanziari dichiaranti di applicare anche a conti preesistenti le procedure di ragionevole diligenza previste per conti nuovi e di applicare le procedure di ragionevole diligenza previste per conti di elevato valore anche a conti di valore più debole. Se una Giurisdizione concede l’applicazione delle procedure di ragionevole diligenza previste per conti nuovi anche a conti preesistenti, le altre regole applicabili ai conti preesistenti restano in vigore.

Sezione III: Ragionevole diligenza per conti preesistenti di Persone fisiche

Le seguenti procedure si applicano per l’identificazione di conti dichiarabili tra i conti preesistenti di Persone fisiche.

A. Conti non verificabili, identificabili o dichiarabili. Un conto esistente di una Persona fisica relativo al valore di riscatto di un Contratto di assicurazione o di rendita non deve essere verificato, identificato né dichiarato se la legislazione impedisce all'Istituto finanziario dichiarante la vendita effettiva di tali Contratti alla Persona residente nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione.

B. Conti di debole valore. Le procedure seguenti si applicano ai conti di debole valore.

1. Indirizzo di residenza. Se, sulla base dei giustificativi registrati, l’Istituto finanziario dichiarante dispone dell’indirizzo di residenza della Persona fisica Titolare del conto, l’Istituto finanziario dichiarante può considerare la Persona fisica Titolare del conto residente ai fini fiscali nella Giurisdizione in cui si trova l’indirizzo per determinare se il Titolare è una Persona oggetto di una dichiarazione.

2. Ricerca nella documentazione elettronica. Se, per determinare l’indirizzo di residenza della Persona fisica Titolare del conto, l’Istituto finanziario dichiarante non si basa sui giustificativi registrati di cui al capoverso 1, l’Istituto finanziario dichiarante deve verificare tramite ricerca elettronica dei propri dati gli indizi seguenti e applicare quanto previsto dalle cifre 3 - 6.

a) identificazione del Titolare del conto quale residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;