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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
B. Se l’autocertificazione attesta che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il conto come conto dichiarabile e l’autocertificazione deve indicare il NIF emesso nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione (fatto salvo quanto indicato nella Sezione I capitolo D) e la data di nascita del Titolare del conto.
C. Se, nel caso di un Nuovo conto di una Persona fisica, si verifica un cambiamento delle circostanze per cui l’Istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che l’autocertificazione rilasciata non è pertinente né credibile, esso non può fare affidamento a tale autocertificazione e deve procurarsene una che attesti la o le residenze fiscali del Titolare del conto.
Sezione V: Ragionevole diligenza per Conti preesistenti appartenenti a un Ente
Le seguenti procedure si applicano per identificare i conti dichiarabili tra i conti preesistenti di un Ente.
A. Conti di un Ente non sottoposti a verifica, identificazione o dichiarazione. Se, per tutti i conti esistenti di un Ente oppure, a seconda dei casi, per un gruppo chiaramente identificato di tali conti l’Istituto finanziario dichiarante non decide altrimenti, il conto preesistente di un Ente che al 31 dicembre [xxxx] non supera un saldo o un valore complessivo di 250 000 USD non deve essere verificato, identificato né annunciato come conto dichiarabile, purché il saldo o il valore complessivo non superi i 250 000 USD all’ultimo giorno degli anni civili seguenti.
B. Conti sottoposti a verifica di un Ente. Ogni conto preesistente appartenente a un Ente con un saldo o un valore complessivo che supera i 250 000 USD al 31 dicembre [xxxx] e ogni conto preesistente di un Ente, il cui saldo o valore complessivo al 31 dicembre [xxxx] non supera i 250 000 USD, ma li supera all’ultimo giorno di un anno civile seguente, deve essere verificato secondo le procedure indicate al capitolo D.
C. Conti dichiarabili di un Ente. Tra i conti di un Ente di cui al capitolo B, sono considerati dichiarabili solo i conti che sono gestiti da uno o più Enti considerati Persone oggetto di una dichiarazione oppure da Enti non finanziari passivi con una o più persone che ne detengono il controllo.
D. Procedura di verifica per identificare i conti dichiarabili di un Ente. Per i conti preesistenti di un Ente di cui al capitolo B, l’Istituto finanziario dichiarante deve svolgere le seguenti verifiche per accertare se il conto è gestito da una o più Persone oggetto di una dichiarazione o da Enti non finanziari passivi con una o più persone che ne detengono il controllo.
1. Determinare se un Ente è una Persona oggetto di una dichiarazione.
a) Verificare se le informazioni conservate per scopi legali e per le relazioni con il cliente (comprese le informazioni registrate secondo la procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro) contengono indizi che indicano la residenza del Titolare del conto in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione. A questo proposito si considerano il luogo di costituzione, la sede o l’indirizzo in una Giurisdizione sottoposta a dichia-