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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
E. Tempistica di verifica e procedure supplementari per conti preesistenti appartenenti a un Ente.
1. La verifica di conti preesistenti appartenenti a un Ente con un saldo o valore complessivo di oltre 250 000 USD al 31 dicembre deve essere conclusa entro il 31 dicembre [xxxx].
2. La verifica di conti preesistenti appartenenti a un Ente, il cui saldo o valore complessivo al 31 dicembre [xxxx] non supera i 250 000 USD, ma li supera all’ultimo giorno di un anno civile seguente, deve essere conclusa entro l’anno civile seguente a quello in cui il saldo o valore complessivo ha superato i 250 000 USD.
3. Se, nel caso di un conto preesistente di un Ente, si verifica un cambiamento delle circostanze per cui l’Istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che l’autocertificazione rilasciata o altri documenti legati al conto non sono pertinenti né credibili, esso deve determinare nuovamente lo stato del conto seguendo le procedure indicate al capitolo D.
Sezione VI: Ragionevole diligenza per Nuovi conti di un Ente
Le seguenti procedure si applicano per identificare i conti dichiarabili tra i Nuovi conti di un Ente.
A. Procedura di verifica per identificare i conti dichiarabili di un Ente. Nel caso di Nuovi conti di un Ente, l’Istituto finanziario dichiarante deve svolgere le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone oggetto di una dichiarazione o da Enti non finanziari passivi con una o più Persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo:
1. Determinare se l’Ente è una Persona oggetto di una dichiarazione.
a) Procurarsi un’autocertificazione, che può essere parte integrante del dossier relativo all’apertura del conto, con cui l’Istituto finanziario dichiarante può attestare la o le residenze fiscali del Titolare del conto, nonché confermare la plausibilità di tale autocertificazione sulla base delle informazioni che l’Istituto finanziario dichiarante ha raccolto all’apertura del conto, compresa la documentazione raccolta secondo la procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Se l’Ente dichiara di non disporre di una residenza fiscale, l’Istituto finanziario dichiarante può basarsi sull’indirizzo della sede principale dell’Ente per stabilire la residenza fiscale del Titolare del conto.
b) Se l’autocertificazione indica che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il conto dichiarabile, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante riscontri in modo ragionevole sulla base di informazioni pubbliche o in suo possesso che il Titolare del conto non è una Persona oggetto di una dichiarazione nella Giurisdizione in questione sottoposta a dichiarazione.
2. Determinare se l’Ente è un Ente non finanziario passivo con una o più Persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo. Nel caso di