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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
a) la dichiarazione di residenza rilasciata da un servizio pubblico autorizzato (ad esempio un Governo, un’autorità statale o un comune) della Giurisdizione in cui il beneficiario del pagamento dichiara di essere residente;
b) un documento di identità in corso di validità rilasciato a una Persona fisica da un servizio pubblico autorizzato (ad esempio un Governo, un’autorità statale o un comune), che riporta il nome della Persona fisica e che è generalmente utilizzato per la sua identificazione.
c) un documento ufficiale rilasciato a un Ente da un servizio pubblico autorizzato (ad esempio un Governo, un’autorità statale o un comune), che riporta il nome dell’Ente, l’indirizzo della sede principale nella Giurisdizione in cui dichiara di essere residente oppure la Giurisdizione in cui l’Ente è stato costituito;
d) un bilancio annuale verificato, un rapporto sui crediti redatto da un terzo, una richiesta di insolvenza o un rapporto dell’autorità di vigilanza sulle borse e sui valori mobiliari.
Sezione IX: Attuazione effettiva
A. Ogni Giurisdizione deve dotarsi di regole e procedure amministrative per garantire l’attuazione effettiva e il rispetto degli obblighi di dichiarazione e di ragionevole diligenza, che comprendono:
1. regole che impediscono a Istituti finanziari, Persone o intermediari di adottare pratiche per evitare gli obblighi di dichiarazione e ragionevole diligenza;
2. regole che impongono agli Istituti finanziari dichiaranti di documentare le azioni svolte e le prove riscontrate per lo svolgimento delle procedure sopra indicate nonché misure adeguate per l’ottenimento di tali documentazione;
3. procedure amministrative per verificare se gli Istituti finanziari dichiaranti rispettano gli obblighi di dichiarazione e ragionevole diligenza; procedure amministrative per il controllo degli Istituti finanziari dichiaranti, se vengono comunicati conti non documentabili;
4. Procedure amministrative per garantire che gli Enti e i conti che, ai sensi del diritto interno sono considerati Istituti finanziari non dichiaranti o conti esclusi, abbiano anche in futuro un basso rischio di abusi per sottrazione di imposta; nonché
5. misure coercitive efficaci in caso di non rispetto delle regole.