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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

Sezione 6 Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà nell’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, ogni Autorità competente può richiedere consultazioni con una o più Autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l’esecuzione del presente Accordo. L’Autorità competente che ha richiesto le consultazioni informa, se del caso, il Segretariato dell’Organo di coordinamento in merito a tutte le misure elaborate, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competenti, anche se queste ultime non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi misura elaborata.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità competenti per cui l’Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell’ultima firma del consenso scritto.

Sezione 7 Durata dell’Accordo

1. Un’Autorità competente deve depositare una notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento al momento della firma del presente Accordo o il più presto possibile dopo che la sua Giurisdizione ha costituito la legislazione necessaria per attuare la Norma comune di dichiarazione che:

a) indichi che la sua Giurisdizione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare la Norma comune di dichiarazione e che precisi le date pertinenti che riguardano i Conti preesistenti, i Nuovi conti e l’applicazione o la fine delle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza;

b) confermi se la Giurisdizione debba figurare nell’allegato A;

c) indichi uno o più metodi di trasmissione di dati, criptaggio compreso (allegato B);

d) precisi le garanzie, se del caso, per la protezione dei dati personali (allegato C);

e) indichi che ha costituito le misure adeguate per garantire la confidenzialità e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e vi allega il questionario compilato relativo alla confidenzialità e la protezione dei dati per includerlo nell’allegato D; e

f) indichi un elenco di Giurisdizioni di Autorità competenti rispetto a cui ha l’intenzione di rendere effettivo il presente Accordo, conformemente alle procedure legislative nazionali (se del caso).

Le Autorità competenti notificano quanto prima al Segretariato dell’Organo di coordinamento tutte le ulteriori modifiche apportate agli allegati succitati.

2.1. Il presente Accordo sarà effettivo tra le due Autorità competenti al più tardi: (i) alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti ha depositato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui al paragrafo 1, compreso l’elenco delle Giurisdizioni delle altre Autorità competenti conformemente alla