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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine

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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.

considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni e che lo scambio di informazioni avverrà su base bilaterale tra autorità competenti;

considerato che al momento del primo scambio le Giurisdizioni hanno attuato o dovrebbero attuare (i) le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano unicamente utilizzate ai fini previsti dalla Convenzione, e (ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese le procedure che garantiscono uno scambio di informazioni per tempo, esatto e confidenziale, che garantiscono comunicazioni efficaci e affidabili e i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupazioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l’applicazione delle disposizioni della Sezione 4 del presente Accordo);

considerato che le autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l’intenzione di concludere un Accordo allo scopo di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale sulla base di scambi automatici in applicazione della Convenzione, senza pregiudicare le procedure legislative nazionali (se del caso), nel rispetto del diritto dell’UE (se applicabile) e con riserva della confidenzialità e delle garanzie previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione stessa;

le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Sezione 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significato seguente:

a) il termine «Giurisdizione» designa un Paese o un territorio per cui la Convenzione è in vigore e diventata effettiva tramite la firma di ratifica conformemente all’articolo 28, o per estensione territoriale conformemente all’articolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;

b) l’espressione «Autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, le persone e autorità elencate all’Allegato B della Convenzione;

c) l’espressione «Istituto finanziario della Giurisdizione» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, (i) qualsiasi istituto finanziario residente della Giurisdizione, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto stabilita fuori dalla Giurisdizione, e (ii) qualsiasi succursale di un Istituto finanziario non residente della Giurisdizione se questa succursale è stabilita nella Giurisdizione;

d) l’espressione «Istituto finanziario dichiarante» designa qualsiasi Istituto finanziario della Giurisdizione che non è un Istituto finanziario non dichiarante;

e) l’espressione «Conto dichiarabile» designa un Conto finanziario aperto presso un Istituto finanziario dichiarante e che, conformemente alle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza previste dalla Norma comune di dichiarazione, è stato identificato quale conto tenuto da una o più Persone oggetto di una dichiarazione rispetto a un’altra Giurisdizione, o tenuto da un