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Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 33 pagine
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relative a conti finanziari. Accordo multilaterale.
e) un trust, purché l’amministratore del trust sia un Istituto finanziario di-
chiarante e comunichi tutte le informazioni di cui alla Sezione I relative a tutti i Conti dichiarabili del trust.
2. L’espressione «Ente pubblico» designa il governo di una Giurisdizione, una suddivisione politica della Giurisdizione (che, per dissipare ogni dubbio, può essere anche uno Stato, una provincia, un distretto o un comune), un’autorità o un’istituzione di proprietà unicamente della Giurisdizione o di una o più suddivisioni politiche (ciascuna delle quali è un «Ente pubblico»). A questa categoria appartengono le autorità principali, gli Enti controllati e le suddivisioni politiche di una Giurisdizione.
a) Un’ «autorità principale» di una Giurisdizione designa, indipendente-
mente dalla denominazione, una persona, un’autorità, un ufficio, un'istituzione di previdenza, un’istituzione o un altro servizio che rappresenta l’autorità governativa di una Giurisdizione. I proventi netti dell’autorità governativa devono essere accreditati sul suo conto o su altri conti della Giurisdizione, senza che una parte di essi vada a beneficio di una persona privata. Un’autorità principale non comprende rappresentanti del governo, funzionari o amministratori se questi agiscono come persone private.
b) Un Ente controllato è un Ente formalmente distinto dalla Giurisdizione
o una persona giuridica in altro modo indipendente, purché
i. l’Ente sia detenuto direttamente o tramite uno o più Enti controllati o sia controllato da uno o più Enti pubblici;
ii. i proventi netti dell’Ente vengano accreditati sul suo conto o sui conti di uno o più Enti pubblici, senza che una parte di essi vada a beneficio di una persona privata; e
iii. i beni patrimoniali dell’Ente spettano a uno o più Enti pubblici al momento del suo scioglimento.
c) I proventi non spettano a persone private se queste persone sono i bene-
ficiari previsti di un programma di governo e se le attività svolte nell’ambito di questo programma sono per la comunità o per il benessere generale o sono legate all’amministrazione di un settore del governo. Nonostante ciò, i proventi sono considerati come proventi che spettano a persone private se derivano da un’attività commerciale esercitata da un Ente pubblico, come ad esempio un’attività bancaria a scopo di lucro che fornisce prestazioni finanziarie a persone private.
3. L’espressione «Organizzazione internazionale» designa un’Organizzazione internazionale o qualsiasi istituzione o organismo detenuto integralmente da questa organizzazione. Questa categoria comprende ogni organizzazione intergovernativa (comprese le organizzazioni sovranazionali) (1) composta principalmente di governi, (2) che ha concluso un accordo di sede o un accordo sostanzialmente simile con la Giurisdizione; e (3) i cui proventi non spettano a persone private.
4. L’espressione «Banca centrale» designa un Istituto che, in virtù della legge o di una decisione pubblica è l’autorità principale, oltre al governo della Giurisdizione, che emette i mezzi di pagamenti utilizzati come moneta. Tale Isti-