Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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il 2011 le imprese che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali della Confederazione hanno creato in media ogni anno circa 2300 posti di lavoro. Più della metà di questi posti sono stati creati da imprese svizzere nuove o già esistenti e all’incirca 1000 da nuovi insediamenti di imprese estere che in gran parte possono essere fatte rientrare nello strumento della promozione della piazza economica.

Ciò permette di stimare per analogia il numero di persone immigrate, compresi i ricongiungimenti familiari, a 2100 (senza detrazione dei doppi conteggi). Questa cifra corrisponde al 2,7 per cento dell’immigrazione netta. Va notato che questa immigrazione, secondo il perimetro di promozione, si riscontra esclusivamente in regioni rurali economicamente più deboli e non negli agglomerati. Così come sono strutturate, le agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale hanno pertanto l’effetto di indirizzare, seppur in maniera minima,

l’immigrazione indotta, allontanandola dagli agglomerati.

Inoltre, stando a un sondaggio svolto presso 900 addetti alla selezione del personale e dopo aver analizzato vari studi, emerge che le multinazionali non assumono personale all’estero più di quanto facciano le altre aziende. In generale, le persone selezionate all’estero vantano qualifiche professionali superiori e in tal senso la nazionalità riveste un aspetto secondario al momento della selezione. Spesso le aziende che si sono trasferite in Svizzera da poco,

comprese le multinazionali, cercano di integrarsi rapidamente nel tessuto locale. I dipendenti del posto conoscono bene la realtà locale e dunque sono una garanzia per l’azienda che desidera mettere radici. Per le aziende l’immigrazione è importante per sopperire alla carenza di personale qualificato. L’internazionalizzazione legata agli immigrati altamente qualificati viene percepita dalle imprese come un vantaggio sulla piazza economica. Vista così,

l’immigrazione contribuisce anche ad alimentare e incentivare l’innovatività e la competitività della Svizzera.

1.5 Agevolazioni fiscali, perequazione finanziaria e compensazione degli oneri

La legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.2, di seguito LPFC, rif. 15) mira a ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale. Secondo l’articolo 2 LPFC la perequazione finanziaria intende in particolare «garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie, compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche e garantire un’adeguata perequazione intercantonale degli oneri», creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera.

Contestualmente alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (di seguito NPC), il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore anche la NPR. La NPC è stata fondamentale per la NPR. Con riferimento alla NPR il messaggio del 2001 concernente la NPC specificava che in futuro gli obiettivi di ripartizione andavano perseguiti mediante la perequazione finanziaria in senso stretto e che la NPR sarebbe stata incentrata su obiettivi di politica strutturale. Di conseguenza, la NPR si è posta l’obiettivo di rafforzare la competitività di alcune regioni e di aumentarne il valore aggiunto, contribuendo così alla creazione e al mantenimento di una struttura decentralizzata degli insediamenti e alla riduzione delle disparità regionali. NPC e NPR rappresentano quindi due ambiti

d’intervento complementari dello sviluppo regionale.

Dal punto di vista sistemico, le agevolazioni fiscali non influiscono sulla perequazione finanziaria. Questo fatto merita di essere sottolineato in particolare per quanto riguarda la perequazione delle risorse: le agevolazioni fiscali della Confederazione, infatti, non riducono il potenziale di risorse di un Cantone. Secondo l’articolo 3 LPFC «il potenziale di risorse di un Cantone è costituito dal valore delle sue risorse utilizzabili fiscalmente». Oltre al reddito imponibile e alla sostanza delle persone fisiche, il valore delle risorse utilizzabili fiscalmente considera gli «utili imponibili delle persone giuridiche conformemente alla legge federale del

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