Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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Va rilevato che le spiegazioni riportate sopra, benché valgano per l’interpretazione
dell’articolo 5 dell’ordinanza e dell’articolo 23 capoverso 3 LAID, non si applicano tuttavia direttamente alle agevolazioni fiscali federali secondo la LPR.
Capoverso 3
La proposta deve ora essere presentata per via elettronica. Il termine di presentazione di 270 giorni civili (9 mesi) è tratto dalle direttive di applicazione (cfr. questionario allegato).
Per contribuire allo sviluppo delle regioni strutturalmente deboli, le agevolazioni fiscali devono creare un incentivo. Dal punto di vista della politica regionale, si ha un effetto
d’incentivazione se il sostegno accordato consente a un’impresa di realizzare in un’area strutturalmente debole un progetto che, senza questo sostegno, non avrebbe potuto essere attuato, lo sarebbe stato solo in minima parte, o sarebbe stato attuato in un altro luogo. Il termine per la presentazione di 270 giorni deve, da un lato, garantire che la proposta sia presentata alla Confederazione prima che inizino i lavori per l’attuazione del progetto e,
dall’altro, dare al Cantone il tempo necessario per prendere una decisione.
Per i progetti di nuove imprese l’inizio del termine è ridefinito. Questo termine non decorre più a partire dall’iscrizione nel registro di commercio cantonale, ma dall’assoggettamento all’imposta. Questo approccio ha il vantaggio di prendere in considerazione anche le imprese non iscritte al registro di commercio (in particolare gli stabilimenti). L’assoggettamento costituisce inoltre un momento ben preciso definito in modo chiaro dalla legislazione al quale si riferiscono le amministrazioni fiscali.
Per i progetti di imprese esistenti il termine inizia ancora a decorrere dal momento in cui viene realizzata la prima cifra d’affari; si precisa tuttavia che il termine decorre dall’inizio
dell’anno in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d’affari (cfr. questionario allegato). La presentazione della cifra d’affari deve adempiere, come finora, le norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni.
Capoverso 4
Il capoverso 4 prevede che non si entri nel merito di proposte che non soddisfano i requisiti formali e non rispettano i termini previsti.
Capoverso 5
Il capoverso 5 precisa che, conformemente alla prassi seguita finora, la proposta del Cantone è esaminata in base al diritto federale in vigore al momento della presentazione della documentazione completa alla SECO.
Capoverso 6
Il capoverso 6 corrisponde all’attuale articolo 8 capoverso 2 lettera b, in base al quale la SECO può richiedere altre informazioni per valutare la documentazione.
2.4.3 Articolo 14 Competenze
L’articolo 14 riprende le direttive di applicazione. Affida ai Cantoni il compito di designare il servizio cantonale cui compete la presentazione delle proposte, la concessione di proroghe e la sorveglianza sull’esecuzione.
2.4.4 Articolo 15 Decisione del DEFR
L’articolo 15 corrisponde all’attuale articolo 9, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione e dalla prassi seguita finora.
I principi concernenti la procedura di richiesta e di decisione sono fissati all’articolo 19 LPR. Ai sensi del capoverso 1 «La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segrete-
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