Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta». Gli utili netti imponibili delle persone giuridiche che beneficiano di agevolazioni fiscali cantonali secondo l’articolo 23 LAID15 e di agevolazioni per quanto riguarda l’imposta federale diretta secondo l’articolo 12 LPR confluiscono interamente nel calcolo del potenziale di risorse. Di conseguenza, le agevolazioni fiscali non influiscono sui versamenti per la perequazione delle risorse. Le agevolazioni fiscali concesse hanno quindi effetti negativi sul bilancio dei Cantoni che le concedono. Il potenziale di risorse è stato impostato volutamente in questo modo. Si impedisce così che un Cantone possa influire attraverso misure di politica fiscale sul suo potenziale di risorse e quindi sui suoi versamenti per la perequazione delle risorse. Sta al Cantone tener conto, al momento della proposta relativa alle agevolazioni fiscali federali, degli eventuali effetti sui suoi versamenti di compensazione. La compensazione degli oneri ha invece obiettivi diversi da quelli delle agevolazioni fiscali; è cioè intesa a compensare oneri eccessivi, ad esempio nell’ambito delle infrastrutture. In sintesi, la NPC assicura la disponibilità di sufficienti risorse statali e infrastrutture, ma non mira alla creazione di posti di lavori in aree strutturalmente deboli, che è invece l’obiettivo della NPR. NPC e NPR si integrano quindi a vicenda.
1.6 Interventi parlamentari
Vari interventi parlamentari relativi alle agevolazioni fiscali sono stati trattati in Parlamento o ritirati:
Mozione Amarelle 12.3895: Imposizione delle imprese. Sancire un limite massimo per gli sgravi fiscali (ritirata);
Mozione Amarelle 12.3896: Imposizione delle imprese. Sancire meccanismi di controllo trasparenti fiscali (ritirata);
Mozione Bruderer 12.3710: Limitazione delle agevolazioni fiscali della nuova politica regionale (ritirata).
Nel suo parere alle tre mozioni, il Consiglio federale ha rimandato alla valutazione delle agevolazioni fiscali e raccomandato di attenderne le conclusioni. Nel frattempo le tre mozioni sono state ritirate. Con la pubblicazione, avvenuta nell’ottobre del 2013, dei risultati della valutazione e delle agevolazioni fiscali aggregate effettive (cfr. fig. 1 e nota 9, pag. 7) nonché con la riforma prevista, in particolare con l’introduzione di un importo massimo, le richieste degli interventi parlamentari sopra menzionati sono ampiamente soddisfatte.
1.7 Dimensione politica europea
Visti i timori che l’insediamento transfrontaliero di imprese possa produrre effetti distorsivi sulla concorrenza, negli ultimi anni lo strumento delle agevolazioni fiscali è stato regolarmente oggetto di discussioni con la Commissione europea. Lo scambio di lettere e i colloqui tra gli esperti hanno confermato che l’UE riconosce la legittimità delle agevolazioni fiscali come strumento di aiuto nel quadro della politica regionale e che questo strumento è utilizzato anche dai suoi Stati membri. La Commissione europea vede nella mancanza di un importo massimo e nella trasparenza fortemente limitata le differenze essenziali rispetto al sistema degli aiuti UE.
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Articolo 23 Esenzione
[...] 3 «I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l’anno di fondazione dell’impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione». [...] 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 11/39