Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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ticoli distinti (art. 8 e art. 9). La restrizione in caso di trasferimento di posti di lavoro (attuale art. 6) è precisata e completata da altre restrizioni previste dalle direttive di applicazione; tutte queste restrizioni sono esposte con le condizioni per garantire un’unità tematica.
I principi che reggono le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali sono definiti all’articolo 12 capoverso 1 LPR, secondo cui «se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 LAID, anche la Confederazione può concedere sgravi
sull’imposta federale diretta». Per quanto riguarda l’impresa e i progetti, l’articolo 12 stabilisce, al capoverso 2 lettere a e b, che un’impresa può beneficiare di agevolazioni fiscali se «crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti» e se «il progetto soddisfa le condizioni poste dalla […] legge [sulla politica regionale]».
Capoverso 1
La nuova lettera a riprende il principio di base sancito nella LPR (art. 12 cpv. 2), secondo cui la Confederazione può concedere agevolazioni fiscali soltanto se il Cantone ne concede a sua volta.
La lettera b sostituisce l’attuale articolo 4 capoversi 1 e 2 apportando le seguenti modifiche:
nell’articolo 8 capoverso 1 lettere g e h sono inseriti come criteri di valutazione
dell’importanza particolare per l’economia regionale il «carattere innovativo» e «un mercato che si estende al di là della zona di applicazione»;
la nozione di «grande valore aggiunto» è eliminata non essendo sufficientemente finalizzata agli obiettivi dello strumento, ovvero la creazione di nuovi posti di lavoro o il riorientamento di quelli esistenti;
La possibilità di prendere in considerazione i posti di lavoro che «fornitori» e «partner» prevedono di creare o di riorientare è eliminata per mancanza di possibilità di controllo. La definizione dei posti di lavoro contenuta nell’articolo 7 contempla esclusivamente i posti di lavoro nell’impresa stessa.
Capoverso 2
L’articolo 6 capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 4 capoverso 4. I progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive continuano a essere considerati soltanto se creano almeno 20 nuovi posti di lavoro (cfr. questionario allegato). La condizione che siano creati 20 posti di lavoro serve a garantire un minimo di sostanza. Il riferimento a «investimenti relativamente esigui» è eliminato poiché, in assenza di una definizione sufficientemente precisa, lascia un margine d’interpretazione troppo ampio.
Capoverso 3
Il capoverso 3 riprende il tenore delle direttive di applicazione in merito all’attuale articolo 6. Questo tenore deriva dall’interpretazione approvata nel 2012 in seguito alla consultazione della CDEP.
Per non compromettere le attività economiche e strategiche di un’impresa vengono concesse agevolazioni fiscali alla nuova sede per i nuovi posti di lavoro (netti). L’impresa non riceve alcun sostegno per i posti di lavoro trasferiti da un Cantone a un altro, vale a dire che questi posti di lavoro non vengono presi in considerazione nella valutazione della documentazione.
Esempio di nuova creazione:
Un’impresa prevede di costruire in una zona di applicazione una nuova società o un nuovo stabilimento che consentirà di creare 50 posti di lavoro, di cui 40 saranno trasferiti nella zona di applicazione da una sede situata in un altro Cantone (trasferimento da un Cantone a un altro). La domanda sarà valutata in base a 10 nuovi posti di lavoro netti. I 40 posti di lavoro esistenti trasferiti da un altro Cantone non sono considerati nella valutazione della documentazione.
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