Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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Capoverso 2
Secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 199533 a favore delle zone di rilancio economico «Gli impegni sotto forma di fideiussione possono essere contratti per la durata massima di otto anni». L’articolo 23 capoverso 2 è modificato in conformità con questa legge: il nuovo tenore dell’articolo «Le fideiussioni […] possono essere prorogate fino al raggiungimento di una durata massima di otto anni» sostituisce il precedente «Gli impegni sotto forma di fideiussione [...] possono essere prorogati per otto anni al massimo».
Capoverso 3
Il capoverso 3 riprende l’attuale articolo 14 capoverso 3, secondo cui la revoca della decisione cantonale concernente una fideiussione al regresso comporta una revoca della decisione federale di concedere una fideiussione. Il termine «analoga» è eliminato. Il capoverso 4 introduce delle precisazioni che si rifanno alla prassi attuale.
Capoverso 4
Il capoverso 4 riprende la prassi seguita finora in merito alle conseguenze di una revoca.
Queste ultime sono fissate nella decisione di revoca del DEFR. Dal punto di vista materiale corrispondono alla decisione cantonale.
2.6.4 Articolo 24 Entrata in vigore
L’ordinanza del Consiglio federale dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2016 insieme
all’ordinanza del DEFR sul perimetro e all’ordinanza di applicazione del DEFR.
3 Conseguenze della riforma
Le conseguenze della riforma in termini di perdite fiscali sono difficilmente prevedibili a causa di numerose incognite. L’ammontare delle agevolazioni fiscali dipende non soltanto dal numero di progetti e dal numero di posti di lavoro creati e mantenuti, ma anche dall’evoluzione degli utili delle imprese e dall’utilizzo di questo strumento da parte dei Cantoni.
L’importo massimo previsto dalla riforma e la sua definizione futura nell’ordinanza di applicazione del DEFR permetteranno di garantire che le perdite fiscali siano in ogni caso in rapporto con i posti di lavoro creati o mantenuti. L’importo massimo fissato all’inizio del progetto non potrà essere superato. Gli utili realizzati influenzeranno quindi l’ammontare
dell’agevolazione fiscale solo fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito. Le strategie di ottimizzazione fiscale che generano perdite fiscali eccessive, come nel sistema attuale, non saranno più possibili.
La determinazione delle zone di applicazione dovrà concentrarsi maggiormente sulle regioni strutturalmente deboli che dispongono di una certa infrastruttura e che si prestano alla creazione di nuovi posti di lavoro. Con il mantenimento dell’attuale soglia del dieci per cento della popolazione ci si può attendere un leggero aumento del numero di progetti.
Oltre a questi due elementi, i Cantoni possono anche influenzare l’importo delle perdite fiscali attraverso l’utilizzo che fanno di questo strumento (numero di domande, agevolazione fiscale concessa a livello cantonale, importo massimo proposto per l’agevolazione fiscale federale). Viste le conseguenze delle agevolazioni fiscali sul bilancio dei Cantoni derivanti dalla NPC, si presuppone che i Cantoni utilizzeranno questo strumento con parsimonia, come si osserva già dal 2011.
33 RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 4301 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 32/39