Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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stima. La bibliografia settoriale parla di un effetto di raddoppio29. Tenendo conto di un tale effetto moltiplicatore il Consiglio federale sottopone a discussione nell’ambito della consultazione i margini di fluttuazione seguenti: da 71°594 a 143°188 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e da 35°797 a 71°594 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere.

2.4 Sezione 4: Procedura

2.4.1 Articolo 12 Domanda dell’impresa

L’articolo 12 corrisponde all’attuale articolo 7, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione.

Capoverso 1

L’impresa o la sua rappresentanza deve presentare la domanda di agevolazione fiscale federale al Cantone nel quale è prevista la realizzazione del progetto. Il rinvio esplicito al Cantone nel quale è realizzato il progetto (anziché, come finora, al Cantone interessato) è particolarmente importante nel caso in cui il progetto e la persona giuridica (società o sede) si trovino in Cantoni diversi (art. 15 cpv. 3).

L’obbligo di far valutare il piano aziendale da una banca o da un perito indipendente, derivante dal vecchio sistema di fideiussioni, è eliminato.

Capoverso 2

Le indicazioni che devono essere contenute nel piano aziendale sono tratte dalle direttive di applicazione.

2.4.2 Articolo 13 Proposta del Cantone

I capoversi 1, 2, 4 e 6 corrispondono all’attuale articolo 8, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione e dalle indicazioni necessarie per determinare

l’ammontare dell’agevolazione fiscale federale. Il capoverso 3 impone al Cantone di presentare la sua proposta per via elettronica e ridefinisce l’inizio del periodo per la presentazione per le nuove imprese. Il capoverso 5 indica il diritto federale applicabile per valutare la proposta cantonale.

Capoverso 1

L’articolo 13 capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 8 capoverso 1, ma con un adeguamento redazionale. La formulazione potestativa evidenzia che spetta al Cantone decidere se proporre l’agevolazione fiscale per l’imposta federale diretta.

Capoverso 2

Le indicazioni che deve contenere la proposta sono completate dalle disposizioni delle direttive di applicazione e dalle informazioni necessarie per determinare l’ammontare

dell’agevolazione fiscale federale secondo l’articolo 11.

Come finora, il Cantone deve confermare che la sua decisione concorda con le disposizioni dell’articolo 23 capoverso 3 della LAID30, in particolare nel caso di un cambiamento essen-

29 KOF Working Papers, «The Swiss Job Miracle», dicembre 2014 (http://www.kof.ethz.ch/publikationen/p/kofworking-papers/368/) 30 Art. 23 cpv. 3 LAID (RS 642.14): «I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l’anno di fondazione dell’impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione». 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 25/39