Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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diritto in materia di aiuti dell’UE né il codice di condotta dell’UE per la tassazione delle imprese (Code of Conduct for business taxation, di seguito Codice di condotta, rif. 1110).
Lo studio prospettico sul raffronto internazionale dei sistemi delle agevolazioni fiscali (cfr. nota 7, pag. 5) mostra che l’UE dispone di un ampia normativa per quanto riguarda gli aiuti statali. Nell’ambito degli aiuti regionali, l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea11 (TFUE) viene integrato dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (rif. 12) e dal Regolamento generale di esenzione per categoria (rif. 13) oltre che dalle numerose comunicazioni e decisioni di cui dispone la Commissione europea. Ai sensi del diritto UE, una misura è da considerarsi un aiuto statale non ammesso se:
a. favorisce mediante risorse statali talune imprese o talune produzioni,
b. agisce in maniera selettiva, e
c. falsa la concorrenza e incide in tal modo sugli scambi tra Stati.
Le norme UE relative agli aiuti si applicano in linea di massima a tutti i settori economici, sia alle imprese di produzione che a quelle di servizi. Un aiuto può essere concesso in varie forme e, tra l’altro, quando serve a ridurre gli oneri di cui deve farsi normalmente carico un’impresa. Gli aiuti possono assumere la forma di sussidi, prestiti a tassi agevolati, partecipazioni pubbliche nonché di un’esenzione dalle imposte o una riduzione delle imposte.
Nell’UE si distinguono due categorie di regioni a cui possono essere concessi aiuti. Da un lato le regioni indicate all’articolo 107 paragrafo 3 lettera a TFUE, nelle quali il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione (regioni NUTS II con un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE; attualmente pari al 25,17%
dell’intera popolazione dell’UE). Dall’altro le regioni indicate al paragrafo 3 lettera c del suddetto articolo, in base al quale gli Stati membri possono sostenere determinate attività o regioni economiche svantaggiate rispetto alla media nazionale (attualmente il 22,04% della popolazione complessiva dell’UE). Il limite massimo definito secondo la lettera c viene aumentato per ogni Stato membro in modo che sia coperto almeno il 7,5 per cento della sua popolazione. Le zone di applicazione del sistema svizzero presentano caratteristiche simili alle regioni descritte nell’articolo 107 paragrafo 3 lettera c TFUE.
In base al diritto in materia di aiuti dell’UE, gli aiuti statali devono essere strutturati in maniera trasparente, vale a dire che l’importo e l’intensità12 devono poter essere determinati nel singolo caso ed essere definiti in anticipo. Gli aiuti sotto forma di misure fiscali sono considerati trasparenti quando prevedono un limite massimo.
Gli aiuti massimi dipendono dal luogo dell’investimento, dalle dimensioni dell’impresa e dall’importo investito. Nelle regioni di cui all’articolo 107 paragrafo 3 lettera a TFUE il valore
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/coc_it.pdf
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Articolo 107 TFUE
1 «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» [...] 3 «Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; [...] c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;» [...] 12 L’intensità di un aiuto è l’importo dell’aiuto lordo ante imposte e altre tasse in percento dei costi per i quali possono essere concessi aiuti. Se gli aiuti non vengono concessi sotto forma di sussidi, il loro importo è determinato in base all’equivalente di sovvenzione lordo (ESL). L’intensità degli aiuti espressa nell’ESL è il valore scontato degli aiuti (= valore attuale) in rapporto percentuale con il valore scontato dei costi per i quali possono essere concessi aiuti (= valore attuale). 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 8/39