Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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Per assicurare questo obiettivo, gli autori della valutazione hanno sviluppato un modello che tiene conto del Progetto territoriale Svizzera (rif. 1618) e dei centri regionali. Il progetto territoriale è stato approvato dal Consiglio federale e dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC) come quadro di orientamento politico. In una seconda fase la CDEP ha avviato una consultazione separata dei Cantoni per determinare i Comuni che potevano essere presi in considerazione come zone di applicazione. Ciò ha consentito di tener conto dei piani direttori cantonali e delle loro priorità di sviluppo geografiche. Il progetto territoriale è quindi stato
adattato alle peculiarità locali e in parte di piccole aree nell’ottica specifica dello strumento delle agevolazioni fiscali. Le varianti per il futuro perimetro sono state definite in modo da comprendere unicamente zone nelle quali i Cantoni intendono intensificare le attività economiche.
Ne risultano centri aventi del potenziale economico che si trovano nelle aree funzionali sopra menzionate e che nel contempo rispondono all’esigenza di creare futuri posti di lavoro e alloggi nelle vicinanze di adeguate infrastrutture esistenti o di cui è prevista la realizzazione.
Questi centri vengono poi analizzati dal punto di vista della debolezza strutturale e da questa analisi risultano le zone di applicazione. Queste zone dovranno comprendere, come finora i Comuni strutturalmente più deboli, fino al 10 per cento della popolazione svizzera. Le aree di promozione di ogni Cantone sono elencate nell’articolo 1 dell’ordinanza del DEFR sul perimetro, sulla quale i Cantoni si esprimeranno in un’indagine conoscitiva separata19. L’elenco delle zone di applicazione si trova nello studio prospettico concernente il perimetro (cfr. fig. 23-28, pag. 39 e segg.).
1.9.3 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale (art. 9)
La decisione cantonale relativa all’agevolazione fiscale dovrà essere vincolata in maniera formale a un importo massimo per la durata dell’agevolazione fiscale. Questo vale esclusivamente per le decisioni cantonali di agevolazione fiscale per le quali viene presentata una proposta di agevolazioni fiscali federali. È lasciata ai Cantoni la facoltà di decidere
l’ammontare e la modalità con la quale viene definito questo importo massimo. Continuerà a essere possibile combinare un’agevolazione fiscale espressa in percentuale con un importo massimo.
Dagli accertamenti giuridici è emerso che questo nuovo requisito è da considerarsi una prescrizione formale per la presentazione di una domanda di agevolazione dall’imposta federale conciliabile con la LAID. Le agevolazioni fiscali concesse dai Cantoni in base all’articolo 23 LAID (cfr. nota 15) sono interessate dalla prescrizione solo formalmente, ma non materialmente.
L’introduzione di un importo massimo per l’agevolazione fiscale federale (cfr. n. 1.9.4) in combinazione con l’obbligo dei Cantoni di stabilire anche un importo massimo nella decisione di agevolazione fiscale cantonale nel quadro della proposta per l’agevolazione fiscale federale fa sì che questo strumento sia meglio accettato a livello internazionale.
1.9.4 Ammontare dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione (art. 11)
Al posto dell’odierna percentuale applicata per definire l’agevolazione concessa sull’imposta federale, in futuro si dovrà determinare in anticipo un importo massimo. Questo importo dovrà essere in rapporto con i posti di lavoro creati o mantenuti ed essere deducibile fiscalmente dalle imprese per un periodo di dieci anni civili al massimo.
18 Progetto territoriale Svizzera, versione rielaborata del 20.12.2012, Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Il progetto è pubblicato sul sito Internet dell’ARE sotto il tema «Ordinamento e pianificazione del territorio»: http://www.are.admin.ch
19 La documentazione sull’indagine conoscitiva è disponibile all’indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 13/39