Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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I valori rilevanti dell’importo massimo sono definiti nell’ordinanza del Consiglio federale. La struttura dettagliata (aliquote e calcolo) dell’importo massimo fissato dalla Confederazione (cpv. 2) confluirà nell’ordinanza di applicazione del DEFR. Il margine di fluttuazione degli importi massimi e la formula sono sottoposti a discussione dal Consiglio federale nel quadro dell’attuale consultazione. Le risposte ricevute forniranno indicazioni utili per l’elaborazione dell’ordinanza di applicazione.
L’introduzione di un importo massimo deve far sì che l’agevolazione fiscale sia sempre in rapporto con i posti di lavoro creati o mantenuti. L’introduzione di un simile importo è stata raccomandata nell’ambito di una valutazione effettuata nel corso dei lavori preparatori per il programma pluriennale 2016-2023. Si potranno in tal modo evitare mancati introiti fiscali che non sono in rapporto con i posti di lavoro pianificati, com’è avvenuto in certi casi finora.
L’introduzione di un limite massimo ex ante rende inoltre il sistema svizzero più compatibile con le norme dell’UE.
1.9.5 Ufficio di revisione (art. 17)
In futuro i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro dovranno essere confermati dall’ufficio di revisione dell’impresa.
Questo obbligo di conferma è stato introdotto su proposta degli esperti cantonali ed è inteso a migliorare la correttezza, la completezza e l’affidabilità dei dati forniti in relazione
all’evoluzione dei posti di lavoro. Tale disposizione si applica unicamente a decisioni emanate dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza.
1.9.6 Informazione (art. 18)
Determinate informazioni riguardanti nuove decisioni emanate dovranno in futuro essere pubblicate una volta all’anno dalla SECO. Si tratta del nome dell’impresa avente diritto, del luogo di realizzazione, dell’ordine di grandezza dell’importo massimo ex ante
dell’agevolazione fiscale e dell’ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che
l’impresa prevede di creare o mantenere. Non viene pubblicato l’importo effettivo
dell’agevolazione fiscale (ex post), in quanto soggetto all’obbligo del segreto fiscale secondo l’articolo 110 LIFD20. Si tratta inoltre esclusivamente di informazioni riguardanti
l’agevolazione concessa sull’imposta federale. Una condizione corrispondente sarà inserita al più tardi a partire dal 1° luglio 2016 nelle decisioni di agevolazione fiscale del DEFR.
La regolamentazione proposta con l’avamprogetto è paragonabile alle regolamentazioni sulla trasparenza estere. Nell’Unione europea gli Stati membri sono tenuti, in base alle norme sulla trasparenza della Commissione europea per la concessione di aiuti statali entrate in vigore il 1° luglio 201421, a indicare il nome dell’impresa beneficiaria, lo scopo e l’importo degli aiuti superiori a 500 000 Euro. Devono inoltre essere indicate le dimensioni dell’impresa (PMI o grande impresa), la sua sede e il suo settore d’attività. Le norme sulla trasparenza valgono anche per gli aiuti di tipo fiscale (i singoli importi devono essere pubblicati in base a determinati ordini di grandezza). Agli Stati membri è accordato un periodo di due anni per
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Articolo 110 Obbligo del segreto 1
«Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
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L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale». 21 Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 198/02, consultabile su: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(02)&from=EN) 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 14/39