Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

 da 2 400 000 a 6 000 000 franchi

 da 6 000 000 a 12 000 000 franchi

 da 12 000 000 a 36 000 000 franchi

 > 36 000 000 franchi

L’obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera b si applica soltanto alle decisioni emanate dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta. L’articolo 18 non ha effetto retroattivo (art. 22 cpv. 5).

2.5 Sezione 5: Revoca

2.5.1 Articolo 19 Revoca

L’articolo 19 corrisponde all’attuale articolo 12, precisato e completato da disposizioni tratte dalle direttive di applicazione e che si rifanno alla prassi.

Capoverso 1

Il capoverso 1 è riformulato. In base alla prassi attuale, l’espressione «in linea di massima» è eliminata. La revoca dell’agevolazione fiscale cantonale comporta sempre una revoca dell’agevolazione fiscale federale. Questo principio vale sia durante l’agevolazione fiscale che dopo la sua scadenza. È eliminato anche il termine «analoga». Il capoverso 2 introduce delle precisazioni che si rifanno alla prassi attuale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 riprende la prassi attuale in merito alle conseguenze della revoca. Queste ultime sono fissate nella decisione di revoca del DEFR. Dal punto di vista materiale corrispondono alla decisione cantonale e contengono in particolare le stesse modalità di rimborso.

Capoverso 3

Il capoverso 3 riprende e completa le direttive di applicazione. Stabilisce che il DEFR può revocare un’agevolazione fiscale anche in assenza di una corrispondente decisione a livello cantonale se le esigenze minime fissate nella decisione non sono soddisfatte, se le condizioni e gli oneri fissati nella decisione non sono più soddisfatti o se l’agevolazione fiscale è stata ottenuta indebitamente.

Capoverso 4

Il capoverso 4 riprende la prassi attuale in merito alle conseguenze di una revoca nei casi in cui il Cantone non ha emesso una decisione di revoca. Per analogia con quanto previsto al capoverso 2, queste ultime sono fissate nella decisione di revoca del DEFR. Il DEFR disciplina le modalità di rimborso.

2.5.2 Articolo 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente

L’articolo 20 riprende l’attuale articolo 4 capoverso 5. Il testo è riformulato in modo più preciso.

2.6 Sezione 6: Disposizioni finali

2.6.1 Articolo 21 Abrogazione di un altro atto normativo

Trattandosi di una revisione totale, l’ordinanza del 28 novembre 2007 concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è abrogata.

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