Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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2.6.2 Articolo 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali

L’articolo 22 sostituisce l’attuale articolo 13; il capoverso 1 illustra la prassi seguita finora, gli altri capoversi (2-5) sono nuovi.

Capoverso 1

Il capoverso 1 sancisce la prassi seguita finora secondo cui, in caso di modifica della base legale, le agevolazioni fiscali in corso rimangono valide fino alla loro scadenza.

Capoverso 2

Il capoverso 2 consente di modificare le condizioni delle agevolazioni fiscali concesse prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta. Per le modifiche di una decisione si applica il diritto vigente al momento dell’emanazione della decisione.

Capoverso 3

Il capoverso 3 introduce un’eccezione al principio sancito al capoverso 2. I cambiamenti per quanto riguarda il luogo sono valutati in base alle zone di applicazione valide al momento del trasferimento previsto e non al momento dell’emanazione della decisione. Un trasferimento in un Comune che, secondo il diritto vigente, non fa parte delle zone di applicazione, comporta la revoca dell’agevolazione fiscale federale.

Il capoverso 3 fa inoltre riferimento alla differenza di trattamento di un trasferimento a seconda che questo sia effettuato all’interno di uno stesso Cantone o da un Cantone a un altro. Nel caso di un trasferimento all’interno dello stesso Cantone è possibile modificare la decisione se il Comune di destinazione si trova in una zona di applicazione attuale. Un trasferimento in un altro Cantone comporta invece sempre la revoca dell’agevolazione fiscale, indipendentemente dal fatto che il Comune di destinazione si trovi o meno in una zona di

applicazione. Il Cantone del nuovo Comune d’insediamento ha la possibilità di presentare una nuova proposta di agevolazione fiscale. In tal caso sono presi in considerazione per le agevolazioni fiscali unicamente i nuovi posti di lavoro creati (art. 6 cpv. 3).

Capoverso 4

L’obbligo di far confermare il numero di posti di lavoro da un ufficio di revisione (art. 17) non si applica alle imprese alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza modificata.

Capoverso 5

I dati concernenti le decisioni (art. 18 lett. b) emanate prima dell’entrata in vigore

dell’ordinanza modificata non sono pubblicati.

2.6.3 Articolo 23 Disposizioni transitorie per le fideiussioni

L’articolo 23 riprende le disposizioni dell’attuale articolo 14 introducendo una correzione al capoverso 2. Il capoverso 4 è nuovo.

Capoverso 1

Come le agevolazioni fiscali, le fideiussioni accordate dal DEFR prima dell’introduzione della LPR, il 1° gennaio 2008, rimangono applicabili fino alla loro scadenza e possono essere modificate conformemente al diritto in vigore al momento della decisione. I cambiamenti per quanto riguarda il luogo sono trattati per analogia con l’articolo 22 capoverso 3. Il rinvio all’articolo 22 implica che un trasferimento da un Cantone a un altro comporta la revoca della decisione. Il Cantone del nuovo Comune d’insediamento non può presentare una nuova proposta poiché le fideiussioni sono state eliminate con l’entrata in vigore della NPR, il 1° gennaio 2008.

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