Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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l’attuazione. I nuovi requisiti riguardanti la trasparenza sono stati inseriti in vari atti normativi secondari recentemente rielaborati, come i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale22.

Anche gli Stati Uniti d’America dispongono di un’ampia normativa sulla trasparenza. Il

Transparency Act del 2006 impone al governo di informare l’opinione pubblica sulla ripartizione dei mezzi stanziati. In questo contesto anche i prestiti pubblici e le sovvenzioni agli investimenti (comprese le agevolazioni fiscali) superiori a 25 000 dollari sono pubblicati su una piattaforma centrale23 che fornisce una panoramica dei mezzi stanziati e consente inoltre di richiamare informazioni dettagliate sui singoli dipartimenti e progetti.

Proponendo la redazione di un rapporto, l’avamprogetto di ordinanza adegua le agevolazioni fiscali ai requisiti internazionali di maggiore trasparenza, tenendo conto del segreto fiscale. Aumenta il riconoscimento a livello nazionale e internazionale dello strumento e questo aspetto è da valutare positivamente dal punto di vista della piazza economica svizzera. La confrontabilità con regolamentazioni sulla trasparenza estere fa sì che non si vengano a creare condizioni quadro svantaggiose per la piazza economica svizzera rispetto ad altre piazze economiche importanti.

1.10 Valutazione da parte del gruppo di esperti

Gli esperti hanno valutato le modifiche all’ordinanza nel modo seguente:

1. Le modifiche proposte sono in linea di massima state accolte favorevolmente, in partico-

lare tenuto conto della sostenibilità dello strumento e del suo riconoscimento a livello nazionale e internazionale.

2. Articolo 3 Zone di applicazione

Per quanto riguarda la delimitazione delle zone di applicazione, il gruppo di esperti ha appoggiato la preferenza per la variante 4 espressa nel corso dei lavori preliminari (ossia quella che include i centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri24). Nel suo parere del 16 agosto 2013 relativo alla consultazione effettuata presso i Cantoni, la presidenza della CDEP si è espressa a favore di una riforma delle zone di applicazione armonizzata con gli obiettivi di pianificazione del territorio e con

l’orientamento di base della NPR. Dall’esame dei risultati della consultazione è emerso che la maggior parte dei Cantoni si era espressa a favore della variante 4.

3. Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale

Le conclusioni alle quali giunge la valutazione giuridica, ovvero che l’introduzione di un limite massimo a livello cantonale sia conciliabile con la LAID, sono state accolte senza obiezioni dal gruppo di esperti.

4. Le seguenti disposizioni sono state invece oggetto di discussioni:

a) Articolo 1 Principio

Da una serie di discussioni approfondite è emerso che la questione del campo di applicazione (definizione delle imprese industriali e delle aziende del settore terziario vicine ad attività produttive) dovrà essere disciplinata in maniera dettagliata

dall’ordinanza di applicazione del DEFR. Il gruppo di esperti dovrà essere coinvolto in questi lavori.

b) Articolo 3 Zone di applicazione

Aumentare la percentuale della popolazione coperta dal perimetro dal precedente 10 per cento al 15 per cento (per rafforzare l’importanza dello strumento per lo sviluppo delle regioni strutturalmente deboli) o ridurla al 5 per cento (per evitare un eventuale

22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:IT:PDF 23 http://www.usaspending.gov/ 24 Articolo 3 capoverso 1 lettera a n. 3 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 15/39