Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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Introduzione
Nel mese di ottobre del 2013, basandosi sui risultati di una valutazione esterna delle agevolazioni fiscali nell’ambito della politica regionale (cfr. n. 1.2), il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di preparare una riforma delle agevolazioni fiscali. La riforma era intesa principalmente a introdurre un importo massimo definito ex ante, a ridefinire le zone di applicazione e ad apportare una serie di modifiche di ordine tecnico. Tali aspetti sono oggetto della presente revisione totale dell’ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale.
La prima parte del rapporto presenta i risultati della valutazione, inclusi un raffronto internazionale e un’analisi delle interrelazioni tra agevolazioni fiscali e immigrazione. Segue poi un’analisi degli interventi parlamentari in materia, del contesto internazionale nonché
dell’interazione tra le agevolazioni fiscali e la perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. Infine, vengono riportate le principali modifiche materiali e la posizione espressa dal gruppo di esperti istituito dal Consiglio federale. Nella seconda parte sono contenuti i commenti ai singoli articoli.
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Basi e situazione iniziale
1.1.1 Basi legali e altre basi
Conformemente all’articolo 103 della Costituzione federale1, la Confederazione, in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0, di seguito LPR, rif. 1), «può concedere sgravi sull’imposta federale diretta».
Secondo l’articolo 1 LPR le agevolazioni fiscali sono intese a «potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali».
Secondo l’articolo 12 capoverso 2 LPR le agevolazioni fiscali sono concesse se «un’impresa industriale oppure un’azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti». Possono beneficiare di agevolazioni fiscali sia nuove imprese che imprese esistenti, svizzere ed estere.
La procedura per la presentazione della domanda di agevolazioni fiscali è disciplinata
dall’articolo 19 LPR2. Le disposizioni e le zone di applicazione sono definite in due ordinanze:
1
Articolo 103 Politica strutturale
«La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica».
2
Articolo 19 Domande di sgravio fiscale e procedura
1 «La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
2 La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Questo decide della concessione e dell’entità degli sgravi sull’imposta federale diretta. 3 La decisione concernente gli sgravi sull’imposta federale diretta è pronunciata dall’autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal DEFR e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze». 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 4/39