Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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ria di Stato dell’economia (SECO)». Conformemente al capoverso 2 «La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Questo decide della concessione e dell’entità degli sgravi sull’imposta federale diretta».
Capoverso 1
Il capoverso 1 fa ora riferimento alle competenze del Cantone, della SECO e del DEFR nel processo decisionale.
Capoverso 2
Il capoverso 2 menziona i principali elementi della decisione del DEFR. Le condizioni e gli oneri che compaiono nell’attuale articolo 9 sono completati dalla nuova disposizione
dell’articolo 11 capoverso 3.
Capoverso 3
Il capoverso 3 menziona il destinatario della decisione (impresa richiedente) al quale è, come finora, notificata la decisione del DEFR.
Capoverso 4
Oltre che all’impresa richiedente, la decisione del DEFR è, come finora, comunicata anche al Cantone che ha presentato la proposta, al Cantone cui compete la tassazione e
all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La distinzione tra il Cantone che ha presentato la proposta e il Cantone cui compete la tassazione è pertinente nella misura in cui il progetto e la persona giuridica (società o sede) possono essere situati in Cantoni diversi (art. 12 cpv. 1). Il Cantone nel quale è realizzato il progetto presenta la proposta alla Confederazione, mentre il Cantone in cui si trova la persona giuridica riscuote l’imposta federale diretta tenendo conto dell’agevolazione fiscale concessa.
2.4.5 Articolo 16 Vigilanza
L’articolo 16 corrisponde all’attuale articolo 10, precisato e completato dalle disposizioni delle direttive di applicazione. Il titolo è modificato.
Capoverso 1
Come finora, la SECO è incaricata di vigilare sulle agevolazioni fiscali concesse. Questa funzione è assunta dal settore Politica a favore delle PMI della Direzione per la promozione della piazza economica.
L’obbligo del Cantone di verificare che «le condizioni per la concessione […] siano rispettate, e in particolare che l’agevolazione fiscale non sia stata ottenuta abusivamente» non è ripreso nella nuova ordinanza. Questa frase è divenuta superflua poiché gli obblighi del Cantone in materia di vigilanza sono esposti al capoverso 3.
Capoverso 2
L’obbligo del Cantone, previsto dall’attuale articolo 10 capoverso 2, di «comunicare annualmente alla SECO l’importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l’imposta federale diretta» persiste sul piano materiale attraverso la perequazione finanziaria, ma è sostituito dalle disposizioni delle direttive di applicazione. I dati non sono più trasmessi direttamente dal Cantone alla SECO; nell’ambito della perequazione finanziaria il Cantone li fornisce ora all’AFC, che li trasmette a sua volta alla SECO.
Capoverso 3
Secondo quanto previsto dall’attuale articolo 10 capoverso 3 i Cantoni forniscono alla SECO i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro, agli investimenti effettuati e tutti gli altri dati e
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