Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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1.8 Trattamento all’interno dell’OCSE

Nel novembre del 2012 il Forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose (di seguito FHTP) ha deciso di esaminare, sotto il profilo della loro «dannosità», cinque regimi fiscali svizzeri, tra cui le agevolazioni fiscali nell’ambito della politica regionale, comprese le agevolazioni fiscali cantonali. All’inizio del 2014 il FHTP ha deciso di trattare le agevolazioni fiscali come le licence box16 e di esaminarle soltanto dal punto di vista del privilegio dei ricavi passivi da beni economici mobili. La conclusione dell’esame richiede un previo accordo degli Stati membri dell’OCSE in merito alle condizioni riguardanti la sostanza. Non è ancora stato deciso a quali condizioni possano essere privilegiati gli introiti da proprietà intellettuale nel contesto delle agevolazioni fiscali in modo che tale privilegio non risulti dannoso. Eventuali aggiustamenti necessari per la Svizzera dovranno confluire nella nuova ordinanza che sarà essere elaborata dal Dipartimento (cfr. n. 1.9.1, pag. 12).

1.9 Principali modifiche materiali

1.9.1 In generale

Le direttive di applicazione dovranno essere abrogate. Le loro disposizioni rilevanti saranno in gran parte riprese nell’ordinanza del Consiglio federale e completate da una serie di precisazioni tecniche, da numerose precisazioni risultanti dalle esperienze maturate e dai chiarimenti apportati dall’entrata in vigore della legge federale sulla politica regionale avvenuta il 1° gennaio 2008. Le altre parti saranno inserite in una nuova ordinanza dipartimentale ancora da elaborare (di seguito ordinanza di applicazione del DEFR). Anche l’elaborazione di questa nuova ordinanza dovrà essere accompagnata dal gruppo di esperti istituito e sottoposta ai Cantoni nel contesto di un’indagine conoscitiva una volta esaminati i risultati

dell’attuale procedura di consultazione. Tutte le ordinanze (ordinanza del Consiglio federale, ordinanza del DEFR sul perimetro e ordinanza di applicazione del DEFR) dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente.

1.9.2 Zone di applicazione (art. 3)

Lo studio prospettico concernente il perimetro (cfr. allegato e nota 8) giunge alla conclusione che lo strumento delle agevolazioni fiscali, che persegue l’obiettivo della NPR di creare e mantenere posti di lavoro nelle regioni (art. 1 LPR), possa avere ripercussioni sull’utilizzo dello territorio. Nelle aree che rientrano tra le zone di applicazione, la creazione di nuovi posti di lavoro o gli investimenti delle imprese volti al rafforzamento strutturale vengono sostenuti con incentivi fiscali. Mentre in precedenza gli obiettivi della politica di sviluppo del territorio non sono confluiti nell’analisi, in futuro gli sforzi intrapresi dalla Confederazione e dai Cantoni in questo ambito dovranno essere considerati. Si potrà così tenere conto dei principi espressi nel messaggio sulla nuova politica regionale17 in base ai quali la politica regionale contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio ed è coordinata con altre politiche della Confederazione d’incidenza territoriale. Secondo l’articolo 2 lettera c LPR «i centri regionali sono i motori dello sviluppo».

16 Modello fiscale con tassazione privilegiata di contratti di licenza. 17 Messaggio concernente la Nuova politica regionale (FF 2006 221):  principio 3: «le esigenze dello sviluppo sostenibile sono prese in considerazione […] La NPR deve tuttavia dimostrare in che misura contribuisce agli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio» e  principio 5: «i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con le istituzioni e le organizzazioni svizzere ed estere. La politica regionale collabora strettamente con altre politiche della Confederazione d’incidenza territoriale al fine di creare sinergie. Le condizioni giuridiche o organizzative all’interno dell’Amministrazione federale sono date dall’ordinanza del 22 ottobre 1997 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito dell’assetto del territorio. Ulteriori miglioramenti sono necessari per rafforzare la coerenza della politica in materia di sviluppo territoriale, ma anche in considerazione delle sempre maggiori ristrettezze in cui versano le finanze pubbliche». 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 12/39