Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza vigente Nuova ordinanza Modifiche
to (art. 4 cpv. 5). La determinazione di un importo massimo per l’agevolazione fiscale cantonale in relazione con un’agevolazione fiscale della Confederazione è un nuovo requisito formale.
Art. 20 Agevolazioni fiscali L’articolo 20 è nuovo. La definizione di agevolaottenute indebitamente zioni fiscali ottenute indebitamente è tratta
dall’attuale articolo 4 capoverso 5 e precisata.
Art. 5 Estensione Art. 10 Inizio e durata Si precisa, conformemente alle direttive di applidell’agevolazione fiscale cazione, che la durata massima non può superare
dieci anni civili. La competenza di disciplinare l’inizio dell’agevolazione fiscale, finora definita nelle direttive di applicazione, è delegata al DEFR.
Art. 11 Ammontare L’articolo 11 introduce un importo massimo per l’agevolazione concessa.
Art. 6 Restrizioni Art. 6 Condizioni per la La restrizione relativa al trasferimento di posti di
concessione di agevolazioni lavoro prevista dall’attuale articolo 6 è precisata e fiscali (cpv. 3) completata nelle condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali (nuovo art. 6).
Art. 7 Domanda di agevola- Art. 12 Domanda Il titolo è modificato. Vi sono menzionate le indizione fiscale dell’impresa cazioni essenziali che deve contenere il piano
aziendale, finora contenute nelle direttive di applicazione.
Art. 8 Proposta del Cantone Art. 13 Proposta del Canto- Le indicazioni che devono comparire nella propo-
ne sta cantonale e il termine di presentazione sono completati conformemente alle direttive di applicazione e comprendono le indicazioni necessarie per il calcolo dell’ammontare dell’agevolazione fiscale della Confederazione. In futuro i Cantoni saranno tenuti a presentare la proposta per via elettronica.
Art. 14 Competenze L’articolo 14 riprende le direttive di applicazione.
Art. 9 Decisione del DEFR Art. 15 Decisione del DEFR Le competenze del Cantone, della SECO e del
DEFR nel processo decisionale, nonché gli elementi principali della decisione del DEFR, sono precisati secondo le direttive di applicazione.
Art. 10 Sorveglianza Art. 16 Vigilanza Il titolo è modificato. Le responsabilità della SECO
e dei Cantoni in relazione agli obblighi di vigilanza sono precisate secondo le direttive di applicazione.
Art. 11 Rapporto al Consi- Art. 5 capoverso 1 È ripreso.
glio federale
Art. 17 Ufficio di revisione L’obbligo di far confermare dall’ufficio di revisione i dati relativi all’evoluzione dei posti di lavoro è nuovo.
Art. 18 Informazione L’articolo 18 è nuovo. Disciplina la pubblicazione di determinati dati relativi alle nuove decisioni emanate. Nel contempo viene iscritta
nell’ordinanza la pubblicazione di dati aggregati
644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 35/39