Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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«mercato che si estende al di là della zona di applicazione» (lett. h, ripresa
dall’attuale art. 4 cpv. 1).
I criteri dell’articolo 8 capoverso 1 non sono cumulativi.
Capoverso 2
La definizione delle immobilizzazioni materiali e dei valori immateriali è tratta dalle direttive di applicazione.
2.2.4 Articolo 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale
L’articolo 9 è nuovo. La lettera b introduce un nuovo requisito formale per la decisione cantonale di agevolazione fiscale (cfr. Principali modifiche materiali, n. 1.9.3, pag. 13). Il resto corrisponde alla prassi seguita finora.
I principi che reggono le condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali sono sanciti all’articolo 12 LPR. Per quanto riguarda la decisione cantonale di agevolazione fiscale,
l’articolo 12 capoverso 2 lettera c stabilisce che «il Cantone prevede il recupero d’imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente».
Lettera a
Conformemente alla prassi seguita finora, la decisione cantonale di agevolazione fiscale deve indicare la durata dell’agevolazione fiscale cantonale.
Lettera b
Dal punto di vista formale, in futuro la decisione cantonale di agevolazione fiscale dovrà stabilire l’importo massimo concesso per l’intera durata della stessa. Ciò vale esclusivamente per le decisioni cantonali di agevolazione fiscale per le quali è presentata una proposta di agevolazione fiscale federale. È lasciata ai Cantoni la facoltà di decidere l’ammontare e la modalità con la quale viene definito questo importo massimo. Continuerà a essere possibile combinare un’agevolazione fiscale percentuale con un importo massimo.
Lettera c
La lettera c è tratta dall’attuale articolo 4 capoverso 5. Per conformità con il testo originale francese e con la prassi, nel testo tedesco il termine «missbräuchlich» è sostituito con «unrechtmässig». La definizione di un’agevolazione fiscale ottenuta indebitamente è inserita in un articolo separato (art. 20).
2.3 Sezione 3: Durata e ammontare delle agevolazioni fiscali
2.3.1 Articolo 10 Inizio e durata
L’articolo 10 corrisponde, per quanto riguarda la durata dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione, all’attuale articolo 5 capoverso 1, e delega al DEFR la competenza di disciplinare l’inizio di tale agevolazione. L’attuale disposizione concernente l’importanza dell’agevolazione (art. 5 cpv. 1) compare ora nell’articolo 11 (Ammontare); il riferimento alle modalità è invece eliminato. La Confederazione potrà riprendere le condizioni della decisione cantonale di agevolazione fiscale, ma senza esservi tenuta. In passato la ripresa sistematica e il controllo da parte della Confederazione delle condizioni fissate dal Cantone in funzione delle peculiarità locali sono risultati difficili.
L’attuale articolo 5 capoverso 2 è eliminato senza essere sostituito poiché diventa irrilevante in seguito all’introduzione di un importo massimo.
Capoverso 1
L’attuale disposizione dell’articolo 5 capoverso 1 secondo cui «L’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per […] durata quella accordata dal Cantone»
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