Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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ziale dell’attività aziendale. Il rapporto della Conferenza svizzera delle imposte31 definisce come segue la nozione di cambiamento essenziale dell’attività aziendale:

«Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione (ultima frase dell’art. 5 e dell’art. 23 cpv. 3 LAID).

L’originario progetto di armonizzazione del Consiglio federale non comprendeva ancora questa frase. Il relativo messaggio del Consiglio federale, riguardo all’articolo 6 (attualmente art. 5), specificava che il disciplinamento proposto nel disegno era più esteso, non applicandosi soltanto alle sole imprese industriali bensì a tutte le imprese; tuttavia rilevava che la disposizione in questione non aveva per scopo di favorire le imprese già esistenti (FF 1983 III 57 e 70).

Dietro richiesta della Commissione del Consiglio degli Stati, l’articolo 6 è stato completato con la disposizione seguente:

«un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato a una neocostituzione.»

Il relatore Binder ha motivato la richiesta suddetta con la necessità di concedere agevolazioni fiscali anche alle imprese già esistenti che stanno attuando un proprio processo di ristrutturazione (bollettino stenografico del 18 marzo 1986, p. 131). Nel quadro delle deliberazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale questa aggiunta non è stata messa in discussione.

Si pone perciò la questione relativa alle condizioni a cui assoggettare la concessione di agevolazioni fiscali a imprese già esistenti da parte di un Cantone. Qui di seguito l’espressione “cambiamento essenziale dell’attività aziendale” viene sostituita con il termine “ristrutturazione”: tuttavia tale sostituzione non è finalizzata ad alcun mutamento materiale. Devono essere adempiute le condizioni seguenti:

- la ristrutturazione deve comportare un avanzamento tecnologico e una forte propulsione innovativa. Ad esempio, la trasformazione, a livello strutturale, di una casa madre in una holding oppure di una società di produzione in una pura società commerciale non sono cambiamenti essenziali dell’attività aziendale ai sensi di quanto sopra.

- la ristrutturazione deve implicare investimenti rilevanti (relativamente alle dimensioni dell’impresa). Diversamente dal caso della neocostituzione di imprese, la fattispecie di questa disposizione interessa perciò unicamente le imprese ad alto investimento di capitale.

- la ristrutturazione deve servire gli interessi economici del Cantone. Pertanto essa deve comportare la creazione di posti di lavoro o assicurare il mantenimento di quelli già esistenti. In via derogatoria, è possibile concedere agevolazioni fiscali anche in casi in cui la ristrutturazione determina una riduzione dei posti di lavoro (ad es. nel caso di un adeguamento strutturale alla situazione del mercato mondiale).

- occorre provvedere affinché le imprese già stanziate in un Cantone, assoggettate ad un regime fiscale ordinario, non subiscano effetti negativi sul piano della concorrenza dovuti alla concessione di agevolazioni fiscali. Il Cantone può tuttavia tener conto del suo interesse, sul piano della politica regionale, per il raggiungimento di uno sviluppo economico equilibrato di tutto il suo territorio.»

31 Rapporto «Harmonisierung des Unternehmenssteuerrechts», parte X sezione C, Schweizerische Steuerkonferenz / Kommission Steuerharmonisierung, 1995 Muri, Berna. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 26/39