Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
4 Allegato: sintesi della revisione dell’ordinanza
Ordinanza vigente Nuova ordinanza Modifiche
Art. 1 Principio Art. 1 Principio Nessuna modifica sostanziale.
Art. 2 Definizioni L’articolo 2 è nuovo. Definisce le categorie di zone di cui agli articoli 3 e 4 secondo il Progetto territoriale Svizzera dell’ARE.
Art. 2 Criteri Art. 3 Zone di applicazione L’articolo 3 attua la nuova definizione delle zone
di applicazione decisa dal Consiglio federale te-Art. 3 Determinazione delle
nendo conto della politica d’assetto del territorio. zone di applicazione
Oltre a fattori strutturali e a criteri relativi al mercato del lavoro, la delimitazione delle zone di applicazione considera ora anche gli obiettivi della pianificazione del territorio.
Art. 4 Fusioni di Comuni L’articolo 4 è nuovo. Finora le fusioni di Comuni non erano disciplinate sul piano formale. La disposizione proposta considera le peculiarità del nuovo modello di gestione per la determinazione delle zone di applicazione. Vengono chiarite le conseguenze di eventuali fusioni di Comuni, affinché i Cantoni possano regolarsi di conseguenza.
Art. 5 Rapporto, aggiorna- Il capoverso 1 riprende l’attuale articolo 11.
mento e verifica I capoversi 2 e 3 sono nuovi. La frequenza degli aggiornamenti periodici delle zone di applicazione e la verifica del modello di gestione era finora descritta solo in documenti interni. L’introduzione nell’ordinanza consente ai Cantoni di pianificare meglio eventuali modifiche delle zone di applicazione.
Art. 4 Condizioni per la Art. 6 Condizioni per la Le condizioni per la concessione di agevolazioni concessione concessione di agevolazioni fiscali sono completate dalla restrizione prevista
fiscali dall’attuale articolo 6 e da altre restrizioni tratte dalle direttive di applicazione.
I criteri che consentono di determinare
l’importanza per l’economia regionale, i requisiti formali per la decisione cantonale di agevolazione fiscale e la definizione di agevolazione fiscale ottenuta indebitamente sono ripresi in nuovi articoli (7, 8 e 9).
Art. 7 Calcolo del numero di L’articolo 7 è nuovo. La base per il calcolo del posti di lavoro numero di posti di lavoro previsti o da riorientare è tratta dalle direttive di applicazione ed è riformulata.
Art. 8 Importanza per L’articolo 8 è nuovo. Corrisponde all’attuale artil’economia regionale colo 4 capoverso 3, completato da disposizioni delle direttive di applicazione e dalla prassi seguita finora.
Art. 9 Forma della decisio- L’articolo 9 è nuovo. Indica le condizioni formali ne cantonale di agevolazio- che deve adempiere la decisione cantonale di ne fiscale agevolazione fiscale. Finora queste ultime comparivano insieme alle condizioni relative al proget-
644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 34/39