Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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documenti necessari per verificare che siano rispettate le condizioni e gli oneri delle agevolazioni fiscali concesse.

Conformemente al capoverso 3, i Cantoni adempiono tale obbligo nei confronti della SECO presentandole il rapporto annuale. Essi devono utilizzare a tale scopo il modulo fornito dalla SECO. La procedura è definita nelle direttive di applicazione e comparirà nella nuova ordinanza di applicazione del DEFR. Le direttive di applicazione vigenti precisano che i dati devono pervenire alla SECO al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell’impresa.

Capoverso 4

L’obbligo dei Cantoni di informare la SECO di eventuali scostamenti dal progetto originario che possono ripercuotersi sulla decisione di agevolazione fiscale è tratto dalle direttive di applicazione. Esso si applica indipendentemente dagli obblighi previsti al capoverso 3.

2.4.6 Articolo 17 Ufficio di revisione

L’articolo 17 è nuovo (cfr. questionario allegato) e costituisce una modifica materiale (cfr. Principali modifiche materiali, n. 1.9.5, pag. 14).

Le imprese che non sono soggette all’obbligo di revisione previsto dall’articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni sono esonerate dall’obbligo di conferma da parte dell’ufficio di revisione. Tale obbligo vale unicamente per le nuove decisioni emanate e non si applica retroattivamente (art. 22 cpv. 4).

2.4.7 Articolo 18 Informazione

L’articolo 18 è nuovo. La lettera a si riferisce alla statistica pubblicata finora32; la lettera b prevede la pubblicazione di dati supplementari concernenti la decisione e costituisce una modifica materiale (cfr. Principali modifiche materiali, n.1.9.6, pag. 14).

Lettera a

La SECO ha pubblicato per la prima volta nell’ottobre 2013 i dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive concesse su scala nazionale.

Lettera b

Oltre ai dati aggregati di cui alla lettera a, la SECO pubblicherà ora una volta all’anno le informazioni seguenti per ogni progetto che beneficia di agevolazioni fiscali:

 il nome dell’impresa,

 il luogo di realizzazione,

 l’ordine di grandezza dell’importo massimo dell’agevolazione fiscale,

 l’ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare.

Una condizione corrispondente comparirà nelle decisioni di agevolazione fiscale prese dal DEFR.

Tenuto conto di prescrizioni simili in materia di trasparenza, in particolare quelle dell’UE, gli importi massimi saranno probabilmente pubblicati in base alle seguenti categorie:

 < CHF 600 000

 da 600 000 a 1 200 000 franchi

 da 1 200 000 a 2 400 000 franchi

32 I dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive sono pubblicati sul sito Internet della SECO, a destra sotto «Rapporti»: http://www.seco.admin.ch/themen/05116/05118/05298/index.html?lang=it 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 29/39