Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

Il presente avamprogetto di ordinanza è inteso ad attuare la riforma commissionata

nell’ottobre del 2013 dal Consiglio federale. Nel contempo, consente anche di riprendere nell’ordinanza le disposizioni rilevanti delle direttive di applicazione e di procedere a numerose precisazioni. L’avamprogetto disciplina inoltre la pubblicazione di determinati dati relativi alle nuove decisioni emanate. L’allegato fornisce una panoramica dettagliata della revisione. Il questionario allegato consente di valutare alcuni aspetti specifici dell’avamprogetto.

2.1 Sezione 1: Principio e zone di applicazione

2.1.1 Articolo 1 Principio

L’articolo 1 corrisponde all’attuale articolo 1; lo precisa e lo completa con disposizioni tratte dalle direttive di applicazione e dalla prassi seguita finora.

Capoverso 1

Viene inserito il termine «progetti» per indicare che la Confederazione può sostenere anche parti di imprese oltre a intere imprese. Come finora, vengono sostenuti solo i progetti realizzati nelle zone di applicazione. A essere determinante è il luogo di realizzazione del progetto e non quello in cui si trova la persona giuridica (società o sede).

Capoverso 2

L’articolo 1 capoverso 2 delega al DEFR la competenza di descrivere le imprese industriali e le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive. La definizione, che compariva già nelle direttive di applicazione, sarà oggetto della nuova ordinanza di applicazione del DEFR.

2.1.2 Articolo 2 Definizioni

L’articolo 2 è nuovo. Descrive le categorie dei centri di cui agli articoli 3 e 4 in base al Progetto territoriale Svizzera26.

Oltre ai centri definiti nel progetto territoriale, l’ARE prevede anche una categoria di «altri» centri nelle zone rurali. Si tratta di Comuni più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri (gli elenchi dell’ARE non sono esaustivi e non sono quindi definiti più nel dettaglio nell’art. 2).

2.1.3 Articolo 3 Zone di applicazione

L’articolo 3 sostituisce gli attuali articoli 2 e 3.

L’articolo 3 è materialmente nuovo (cfr. Principali modifiche materiali, n. 1.9.2, pag. 12). Attua l’adeguamento delle zone di applicazione deciso dal Consiglio federale tenendo conto della politica d’assetto del territorio. Base per la nuova delimitazione è lo studio prospettico concernente il perimetro (cfr. allegato e nota 8).

I principi riguardanti la delimitazione delle zone di applicazione sono definiti nell’articolo 12 LPR; secondo il capoverso 3 «consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi».

Capoverso 1 lettera a

26 Progetto territoriale Svizzera, versione rielaborata del 20.12.2012, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, allegato: Principali concetti del progetto territoriale Svizzera. Il progetto è pubblicato sul sito Internet dell’ARE sotto il tema «Ordinamento e pianificazione del territorio»: http://www.are.admin.ch 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 17/39