Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/40: Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 39 pagine
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rimane sostanzialmente invariata. Si precisa che la durata massima dell’agevolazione è di dieci anni civili, secondo quanto previsto dalle direttive di applicazione. Come finora, il periodo dell’agevolazione fiscale federale non deve necessariamente coincidere con quello del Cantone.
Capoverso 2
Il capoverso 2 delega al DEFR la competenza di disciplinare l’inizio dell’agevolazione fiscale. Le norme dettagliate saranno stabilite nella nuova ordinanza di applicazione del DEFR.
2.3.2 Articolo 11 Ammontare
L’articolo 11 è nuovo. Nell’ambito della consultazione si tratta di valutare una decisione di principio sull'introduzione di un limite massimo (cfr. Principali modifiche materiali, n. 1.9.4, pag. 13).
In futuro un importo massimo prefissato sostituirà la percentuale che definisce attualmente l’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione. L’articolo 11 costituisce il nucleo della riforma decisa dal Consiglio federale.
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1 l’agevolazione fiscale federale corrisponde all’importo inferiore fra i due seguenti importi:
le detrazioni fiscali risultanti dall’agevolazione richiesta per l’impresa interessata a livello cantonale e comunale (lett. a),
l’importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l’imposta federale (lett. b).
La lettera a consente di mantenere il tenore dell’attuale disposizione (art. 5 cpv. 1), in base al quale «L’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione non può superare per […] importanza […] quella accordata dal Cantone». La lettera b dà al Cantone, secondo la prassi attuale, la possibilità di proporre per l’imposta federale un importo massimo inferiore
all’importo concesso a livello cantonale e comunale conformemente alla lettera a. Nella determinazione degli importi di cui alle lettere a e b, spetta al Cantone tenere conto delle eventuali ripercussioni sulla sua quota NPC (cfr. n. 1.5, pag. 10) e sulla sua quota per l’imposta federale diretta27.
Capoverso 2
Oltre agli importi definiti secondo il capoverso 1 lettere a e b, l’agevolazione fiscale non può in nessun caso superare l’importo massimo stabilito dalla Confederazione.
Capoverso 3
Questa nuova disposizione limita l’importo massimo definito in anticipo per l’agevolazione fiscale della Confederazione all’agevolazione fiscale effettivamente concessa a livello cantonale e comunale (ex post).
Capoverso 4
Il capoverso 4 delega al DEFR il compito di definire in dettaglio l’importo massimo
dell’agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.
27 Dall’entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), il 1° gennaio 2008, ogni Cantone versa alla Confederazione l’83% del gettito fiscale, delle multe e degli interessi da esso riscossi. La quota cantonale ammonta quindi al 17%. 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.939446 23/39