Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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2.10 IFDS (titolo 5) – Obbligo di documentazione e conservazione dei documenti (cap. 5)
All’art. 72 cpv. 1 lett. f è stato aggiunto che l’IFDS deve conservare una copia sia delle comunicazioni fatte per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 LRD che di quelle fatte eserci-
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tando il diritto di comunicazione di cui all’art. 305 cpv. 2 CP.
2.11 Disposizioni finali e transitorie (titolo 6)
Al titolo 6 vengono disciplinate le disposizioni finali e le disposizioni transitorie. Entrando in vigore, la nuova versione dell’ORD-FINMA sostituisce la versione finora vigente.
2.12 Indizi di riciclaggio di denaro (allegato)
Nell’allegato viene aggiunto un ulteriore indizio (A35) al punto III «Indizi specifici», 4 «Altro». Si tiene conto così della disposizione del nuovo art. 11a LRD in vigore dal 1° novembre 2013. Secondo l’art. 11a cpv. 2 LRD gli intermediari finanziari che, in base all’analisi di una comunicazione di sospetti fatta
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al MROS conformemente all’art. 9 LRD o all’art. 305 cpv. 2 CP, sono o sono stati coinvolti in una transazione o in una relazione d’affari oggetto della suddetta comunicazione, devono consegnare su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, qualora ne siano in possesso. A questo scopo il MROS invia il modulo «Richiesta di fornitura di informazioni in conformità all’art. 11a cpv. 2 e 3 LRD» che ha elaborato autonomamente, specificando il termine di consegna dei documenti. La fornitura di informazioni non solleva tuttavia l’intermediario finanziario dall’obbligo di procedere ai chiarimenti previsti dall’art. 6 cpv. 2 lett. b LRD sulle relazioni d’affari a cui si riferisce la richiesta.
Se emergono altri indizi che fanno sorgere dubbi fondati circa la(le) relazione(i) d’affari in questione, l’intermediario finanziario è tenuto a comunicarlo al MROS nelle modalità indicate all’art. 9 LRD. In caso di semplici sospetti l’intermediario finanziario può avvalersi del diritto di comunicazione secondo
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l’art. 305 cpv. 2 CP.