Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Il cpv. 5 riprende materialmente quanto disposto al cpv. 4 della versione finora vigente, in base al quale l’intermediario finanziario deve individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore e designarle come tali per l’uso interno. In seguito all’ampliamento delle regole relative alle PEP, il campo di applicazione di questa disposizione comprende anche quanto sancito nuovamente ai cpv. 3 e 4.

2.1.8 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori (art. 15)

Tra gli aspetti da chiarire secondo l’art. 15 cpv. 2 lett. e e g viene aggiunto il concetto di detentore del controllo. Alla luce delle prescrizioni relative al primo accertamento o al nuovo accertamento del detentore del controllo di persone giuridiche con attività operativa resp. dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali di società di sede, l’art. 15 cpv. 2 lett. h della versione finora vigente, che imponeva di chiarire i rapporti di controllo all’interno della persona giuridica, risulta superfluo e quindi viene cancellato.

2.1.9 Responsabilità della direzione generale in caso di rischi superiori (art. 19)

L’estensione della definizione di PEP rende necessario un adeguamento del cpv. 1 lett. a. Come in precedenza, è la direzione generale o almeno uno dei suoi membri che decide in merito all’avvio di relazioni d’affari con persone straniere politicamente esposte o con persone a loro vicine. Nel caso di persone politicamente esposte in Svizzera, di persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative, di persone politicamente esposte presso federazioni sportive internazionali o di persone a loro vicine, la direzione generale deve decidere in merito all’avvio di una relazione d’affari solo se vi è almeno un altro criterio di rischio di cui all’art. 13 cpv. 1, cioè se si presume o si configura una relazione d’affari che comporta un rischio superiore.

Oltre a ciò si segnala che, secondo il cpv. 2 ripreso senza variazioni, gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità d’affari.

2.1.10 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni (art. 20)

La riformulazione del cpv. 2 dell’art. 19 della versione finora vigente è connessa alle nuove agevolazioni per le direzioni di fondi, le società d’investimento ai sensi della LICol e i gerenti patrimoniali ai sensi della LICol regolate ora all’art. 39 (vedi in proposito punto 2.3). In concreto, il cpv. 2 esonera in generale le direzioni di fondi, le società d’investimento ai sensi della LICol e i gerenti patrimoniali ai sensi della LICol dall’obbligo di gestire un sistema informatico per la sorveglianza delle transazioni che comportano un rischio superiore. Si tratta quindi di un’agevolazione per gli intermediari finanziari menzionati.

Tale agevolazione è giustificata dall’attività degli istituti ai sensi della LICol. In linea di massima, un istituto ai sensi della LICol – al contrario di una banca – non esegue praticamente mai transazioni su incarico di investitori di un fondo. Le caratteristiche intrinseche del prodotto «fondo» sono la gestione di terzi e di conseguenza l’impossibilità da parte degli investitori di esercitare un influsso (art. 7 LICol e art. 5 OICol). Inoltre le somme di denaro degli investitori derivanti dall’acquisto e dalla vendita di quote