Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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di un altro intermediario finanziario che sottostà a una sorveglianza prudenziale appropriata. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, quando il custodian o il promotor di un fondo offshore è una banca sottoposta a sorveglianza prudenziale.
La regola sancita al cpv. 2 rappresenta l’applicazione per analogia dell’art. 39 cpv. 2 per gerenti patrimoniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri, secondo cui questi non devono procedere all’accertamento del detentore del controllo resp. dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se vi sono i presupposti menzionati.
2.4 IFDS (titolo 5) – Identificazione della controparte (art. 3 LRD) (cap. 1)
2.4.1 Informazioni necessarie (art. 43)
I cpv. 3 e 4 dell’art. 39 della versione finora vigente vengono riuniti nel cpv. 3 riformulato. È così possibile verificare, come nel progetto CDB 15, l’identità della persona che instaura la relazione d’affari a nome della persona giuridica anche mediante l’attestazione di autenticità della firma.
2.4.2 Persone giuridiche, società di persone e autorità (art. 45)
Le autorità non possono essere identificate con le stesse modalità impiegate per le persone fisiche o le persone giuridiche. Il cpv. 3 chiarisce in che modo un IFDS deve identificare un’autorità come controparte.
Per autorità svizzere si intendono la Confederazione, i Cantoni e i Comuni compresi i suoi enti. Il termine di autorità estere è preso nell’accezione assunta nel diritto estero di pertinenza.
2.4.3 Attestazione di autenticità (art. 47)
Il nuovo cpv. 2 dell’art. 43 della versione finora vigente tiene conto della crescente digitalizzazione e deve essere considerato come un’alternativa alla presentazione fisica di una copia autenticata.
2.4.4 Operazioni di cassa (art. 49)
Il valore di soglia specificato al cpv. 1 lett. b per le operazioni di cassa viene abbassato da CHF 25 000 della versione finora vigente a CHF 15 000. La riduzione è una conseguenza della raccomandazione 10 del GAFI che prevede un valore di soglia di USD/EUR 15 000 per le transazioni occasionali (occasional transaction). A causa dell’andamento del tasso di cambio del franco svizzero contro dollaro USA ed euro registrato negli ultimi anni, il valore di soglia di CHF 25 000 non è più giustificato. Anche l’art. 58 cpv. 1 lett. b viene adeguato al nuovo valore.
L’aggiunta della congiunzione «e» al cpv. 3 lett. b rende più precisa la disposizione che concerne i supporti dati non riscrivibili nell’ambito dei mezzi di pagamento elettronici. Una rinuncia all’identificazione è prevista pertanto solo se i presupposti di cui alle lett. a-c sono soddisfatti cumulati-