Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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Al cpv. 1 lett. a-c sono trattati i mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti destinati esclusivamente al pagamento di beni e servizi. La restrizione al «pagamento di beni e servizi» deve essere interpretata in senso restrittivo: in questo contesto si intendono i beni e i servizi offerti da commercianti e fornitori di servizi. Non rientrano nelle fattispecie di cui al cpv. 1 i pagamenti tra persone private, anche quando il motivo per il pagamento è l’acquisto di beni o servizi, per esempio presso case d’asta in internet.

Al cpv. 1 si distinguono quattro casi:

1. La lett. a prevede la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza qualora con il mezzo di

pagamento possano essere pagati beni e servizi per un massimo di CHF 5 000 all’anno ed eventuali rimborsi vengano effettuati soltanto su un conto possibilmente registrato in precedenza presso l’emittente del mezzo di pagamento, intestato al cliente e tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. I rimborsi menzionati sono quelli effettuati dall’emittente del mezzo di pagamento al titolare del mezzo di pagamento, per esempio al termine della relazione d’affari. Non ricadono però obbligatoriamente in questo ambito i rimborsi di un commerciante al titolare del mezzo di pagamento, per esempio dovuti al cambio di un articolo acquistato precedentemente.

2. Anche la lett. b si riferisce ai mezzi di pagamento per il pagamento di beni e servizi. A differenza

della lett. a, l’emittente dei suddetti mezzi di pagamento può usufruire di un limite notevolmente più alto, ovvero CHF 5 000 al mese e CHF 15 000 all’anno – purché venga garantito che il mezzo di pagamento sia alimentato o caricato esclusivamente mediante un conto bancario intestato alla controparte dell’emittente stesso e tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. Questa condizione può essere soddisfatta in particolare tramite il sistema di addebitamento diretto. Inoltre, sia la controparte dell’emittente del mezzo di pagamento che l’offerente dei beni e servizi da pagare devono avere il loro domicilio resp. la loro sede in Svizzera. Infine, come ultimo criterio per le agevolazioni, l’emittente del mezzo di pagamento è tenuto a garantire che eventuali rimborsi da parte dell’offerente dei beni e servizi al cliente non vengano effettuati per il tramite del mezzo di pagamento.

3. Alla lett. c. figurano i criteri per la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza per le co-

siddette carte dei grandi magazzini, come già previsto nella versione finora vigente all’art. 11 cpv. 1 lett. b n. 1 ORD-FINMA. Tuttavia è stato modificato il valore di soglia che non può essere superato in un anno civile, quest’ultimo è passato da CHF 25 000 a CHF 15 000 (vedi in proposito punto 2.4.4).

4. La lett. d disciplina la rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza nell’ambito del leasing

di finanziamento secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. c della versione finora vigente. Le esperienze pratiche hanno dimostrato che la regolamentazione adottata finora creava non poche difficoltà di applicazione, soprattutto nel calcolo del valore complessivo di più oggetti presi in leasing in tempi diversi o nel corso dell’anno. Per ovviare a queste difficoltà di calcolo, il valore di soglia che fa scattare l’obbligo d’identificazione viene agganciato all’ammontare delle rate di leasing dovute annualmente, IVA inclusa, e fissato a CHF 5 000 all’anno.