Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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2.1.6 Obblighi di diligenza particolari (cap. 5)

L’intestazione del nuovo cap. 5 (prima dell’art. 13) viene modificata per uniformarla all’art. 6 LRD. Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore (art. 13).

2.1.7 Relazioni d’affari che comportano un rischio superiore

Le modifiche apportate all’art. 12 sono il risultato dell’estensione del concetto di PEP (vedi precedente punto 2.1.1).

La tematica delle persone straniere politicamente esposte viene trattata ora al cpv. 3 lett. b e c. Come in precedenza, gli obblighi di diligenza particolari vengono imposti non solo per le persone straniere politicamente esposte, ma anche per la cerchia di persone a loro vicine. L’intermediario finanziario deve considerare entrambe le categorie di persone come relazioni d’affari che comportano un rischio superiore, indipendentemente dal fatto che tali persone intervengano resp. agiscano in veste di controparti, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali, titolari di controllo o mandatarie.

L’art. 4 cpv. 1 LRD stabilisce che gli intermediari finanziari sono tenuti ad accertare l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali resp. il detentore del controllo di una persona giuridica. Se l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali resp. il detentore del controllo della persona giuridica è qualificato come persona politicamente esposta, gli obblighi di diligenza particolari devono essere applicati anche alla relazione d’affari con quella persona giuridica. Resta così in vigore la prassi esistente, anche senza la menzione esplicita relativa alle imprese nella definizione di persone politicamente esposte. In questi casi la relazione d’affari deve essere approvata dalla direzione e verificata periodicamente.

Al contrario di quanto avviene per le relazioni d’affari con persone straniere politicamente esposte, secondo la raccomandazione 12 del GAFI le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera e persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative sono da considerarsi relazioni d’affari che comportano un rischio superiore solo se vi è almeno un altro criterio di rischio. Il cpv. 4 tiene conto di questa differenziazione. Pertanto, le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera e con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative e federazioni sportive internazionali come pure le persone a loro vicine – indipendentemente dal fatto che nei confronti dell’intermediario finanziario figurino in veste di controparti, aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali, titolari di controllo o mandatarie – sono da considerarsi (obbligatoriamente) relazioni d’affari che comportano un rischio superiore soltanto nel caso in cui subentri almeno un altro criterio di rischio. In questo contesto, i criteri di rischio risultano, senza alcuna variazione, dai criteri messi a punto autonomamente dall’intermediario finanziario conformemente al cpv. 1. Fermo restando che al cpv. 2 vengono elencati i principali casi esemplificativi. Se una relazione d’affari con una persona politicamente esposta in Svizzera o con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative o presso federazioni sportive internazionali viene qualificata come relazione d’affari che comporta un rischio superiore, dovranno essere adempiuti in futuro gli stessi obblighi di diligenza particolari applicati nel caso di una relazione d’affari con persone straniere politicamente esposte. Lo stesso vale per le persone vicine a queste persone politicamente esposte.