Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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riconoscibile. Il controllo indiretto viene esercitato innanzitutto da altre persone giuridiche che detengono una partecipazione di almeno il 25% delle quote sociali o dei diritti di voto. In questi casi, si risale attraverso le società che esercitano il controllo lineare alle persone fisiche che vi stanno dietro e che esercitano il controllo delle società intermedie (looking through). Vi è controllo delle società intermedie quando le persone fisiche che agiscono in secondo piano le dominano o le controllano effettivamente (p. es. decidendo la politica aziendale e/o nominando gli organi direttivi).

Il cpv. 4 mostra il campo di applicazione di queste disposizioni. In base a quanto stabilito, nell’accertamento del detentore del controllo deve essere seguito il principio di procedura a cascata sia all’avvio della relazione d’affari che nelle operazioni di cassa e nei trasferimenti di denaro e di valori secondo gli artt. 49 e 50. L’accertamento del detentore del controllo è da ripetersi qualora nel corso della relazione d’affari sorgano dubbi circa l’esattezza o l’attualità dell’accertamento fatto in precedenza (art. 67 ORD-FINMA).

2.6.2 Informazioni richieste (art. 55)

Secondo il cpv. 1 l’IFDS deve confermare o annotare per iscritto cognome e nome, data di nascita, nazionalità e indirizzo del domicilio del detentore del controllo.

Per la registrazione del detentore del controllo vi sono due possibilità: mediante l’utilizzo del nuovo modulo (modello) E creato dall’ASB (nell’allegato alla CDB 15) o di un modulo messo a punto dall’IFDS di contenuto equivalente oppure mediante una conferma scritta della controparte. La conferma scritta può avvenire ricorrendo a un estratto del registro di commercio in cui figurino i nomi dei detentori del controllo, per esempio in qualità di soci con l’ammontare della rispettiva partecipazione (p. es. sagl) o in qualità di direttori.

Il modulo E o il modulo messo a punto dall’IFDS stesso di contenuto equivalente può essere preparato dall’IFDS o da una terza persona resp. può essere compilato su indicazione della controparte. Quest’ultima deve confermare in ogni caso, apponendo la sua firma, l’esattezza dei dati contenuti. Il modulo può essere firmato dalla controparte o da uno dei suoi mandatari. Per le persone giuridiche la firma deve essere apposta dalle persone autorizzate a firmare o da un mandatario a cui è stata assegnata una procura da parte delle persone autorizzate a firmare.

Il cpv. 2 regola la fattispecie in cui il detentore del controllo provenga da un paese nel quale non si richiedono gli indirizzi di domicilio. In questo caso l’IFDS non può quindi né rilevare né registrare i dati di cui sopra. Al fine di mettere in chiaro che in tali circostanze non vi è violazione dell’ORD-FINMA, l’IFDS viene sollevato dall’obbligo di raccogliere i suddetti dati. Egli deve precisarne i motivi in una nota.

2.6.3 Eccezione all’obbligo di accertamento (art. 56)

Lett. a – Autorità: per le autorità non occorre risalire alle persone che agiscono in secondo piano. La regola vale sia per un’autorità controparte che per un’autorità detentrice del controllo. Per autorità