Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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2.1.1.3 Trasferimento di denaro e di valori (lett. c)

La definizione esistente di trasferimento di denaro e di valori viene completata con due nuove aggiunte.

In primo luogo viene ampliato l’ambito del trasferimento di denaro e di valori, definito come il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all’estero o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio all’estero. Si prevede di prefigurare e inserire tra i trasferimenti di valori patrimoniali anche l’accettazione di valuta virtuale e il pagamento in valuta virtuale.

Una valuta virtuale può essere definita come la rappresentazione digitale di un valore negoziabile in internet che svolge una funzione di denaro senza peraltro essere ammessa come mezzo legale di pagamento. Le valute virtuali hanno una proprio denominazione e, a differenza della moneta elettronica, sono sprovviste di un mezzo legale di pagamento sottostante. Esistono solo come codice digitale e perciò non hanno una materializzazione fisica in un titolo corrispondente p.es. in una forma di monete o di banconote. Tuttavia le valute virtuali possono essere utilizzate come mezzo di pagamento per beni e servizi reali. In virtù di quanto sopra illustrato, le valute virtuali devono essere considerate dei valori patrimoniali.

Da alcuni (pochi) anni le valute virtuali, in particolare il cosiddetto bitcoin, conoscono un successo e una diffusione crescenti sia a livello internazionale che in Svizzera. In seguito alle loro caratteristiche tecniche, offrono numerose possibilità di trasferimento transfrontaliero di valori patrimoniali e salvaguardia dell’anonimato. Alle luce di quanto precede la negoziazione in valute virtuali comporta dei rischi superiori in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Con l’introduzione della nozione di valuta virtuale al cpv. 1 lett. c i commercianti sono ora obbligati ad adempiere ai rigorosi obblighi di diligenza dell’art. 50 (art. 45 cpv. 4 lett. a della versione finora vigente) e dell’art. 59 (art. 54 cpv. 4 lett. a della versione finora vigente), cioè a procedere in ogni caso all’identificazione della controparte e all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

I rigorosi obblighi di diligenza sopra menzionati valgono, secondo le circostanze, anche per le operazioni di cambio in valute virtuali. In genere, il cambio di valuta è una relazione bipartite: il venditore di una delle valute è contemporaneamente l’acquirente dell’altra valuta. Il cambio, p. es., di bitcoin in valute ufficiali invece è possibile anche in una relazione tripartite. È possibile, infatti, che il prelievo di contanti a un distributore automatico di cambio di bitcoin possa essere effettuato da una persona di-

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versa da quella il cui wallet aveva trasferito il controvalore in bitcoin al distributore automatico. Parimenti è possibile in teoria che i bitcoin ottenuti contro denaro contante ai distributori automatici vengano accreditati al wallet di una terza persona. Si potrebbe pensare addirittura che una somma in contanti sia versata presso un distributore automatico di cambio di bitcoin, il controvalore in bitcoin sia trasferito a un altro distributore e lì sia prelevato in contanti da un terza persona. Simili transazioni, per le modalità in cui si svolgono, non sono qualificabili come cambio di valuta, ma piuttosto come operazioni di trasferimento di denaro (money transmitting). La distinzione risulta rilevante in quanto le ope-

3 Definito come portafoglio elettronico in cui un utente della rete detiene i suoi averi in bitcoin.