Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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2.1.5 Obblighi di diligenza semplificati per emittenti di mezzi di pagamento (art. 12)

L’art. 12 fissa i requisiti che consentono agli emittenti di mezzi di pagamento di adempiere a obblighi di diligenza semplificati. A seconda della situazione, si tratta dell’esonero dall’obbligo di allegare agli atti le copie dei documenti che servono all’identificazione della controparte e all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e dell’esonero dall’obbligo di richiedere un’attestazione di autenticità per le copie di documenti identificativi.

Il cpv. 1 concerne gli emittenti di mezzi di pagamento destinati al pagamento di beni e servizi che possono essere impiegati anche per il prelievo di contanti. Un tipico esempio sono le carte di credito; tuttavia, grazie agli sviluppi tecnologici, anche altri supporti dati possono svolgere questa funzione. Se questi mezzi di pagamento non vengono distribuiti direttamente dall’emittente, bensì da una banca autorizzata in Svizzera, l’emittente è esonerato dall’obbligo di allegare agli atti le copie dei documenti che servono all’identificazione della controparte e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali resp. del detentore del controllo, qualora la distribuzione si fondi su un accordo di delega che risponde ai requisiti descritti alle lett. a-c. Le copie di cui sopra restano invece presso la banca che procede all’identificazione della controparte e all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali nonché del detentore del controllo. Un cenno speciale merita la lett. c in cui si stabilisce che l’emittente del mezzo di pagamento deve garantire di poter soddisfare le istanze d’edizione delle autorità di produrre la documentazione, mettendo la banca che si occupa per lui dell’adempimento degli obblighi di diligenza in condizione di fornire le copie alle suddette autorità.

Il cpv. 2 disciplina la rinuncia all’attestazione di autenticità per i mezzi di pagamento che vengono sottoscritti per corrispondenza o in internet e che, al contrario di quanto previsto all’art. 12 cpv. 1, non sono distribuiti da una banca autorizzata in Svizzera. Al cpv. 2 vengono trattati praticamente gli stessi mezzi di pagamento del cpv. 1, con la differenza che l’ammontare dell’avere mensile e della cifra d’affari mensile vengono entrambi limitati.

Al cpv. 3 vengono trattati i mezzi di pagamento che servono in primo luogo al traffico dei pagamenti senza contanti tra persone private (P2P). È possibile rinunciare alla richiesta di un’attestazione di autenticità nonostante si è in presenza di una distribuzione diretta per corrispondenza resp. in internet, qualora la somma messa a disposizione per ogni cliente non superi CHF 1 000 al mese e CHF 5 000 all’anno. Inoltre il mezzo di pagamento deve essere alimentato, per esempio, tramite il sistema di addebitamento diretto, da un conto bancario intestato alla controparte dell’emittente del mezzo di pagamento, tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. Anche i rimborsi devono essere accreditati su un conto intestato alla controparte dell’emittente del mezzo di pagamento e tenuto presso una banca autorizzata in Svizzera. E infine, il mezzo di pagamento deve essere impiegato esclusivamente tra utenti domiciliati in Svizzera.

Il cpv. 4 fissa i requisiti per la sorveglianza delle transazioni degli emittenti di mezzi di pagamento che vogliono usufruire delle agevolazioni descritte all’art. 12. Se, monitorando una transazione, l’emittente del mezzo di pagamento ha degli indizi che il mezzo di pagamento sia stato ceduto dalla controparte a un terzo, è tenuto a identificare nuovamente la controparte e ad accertare il relativo avente economicamente diritto.