Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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30 LRD, per completare la sua analisi il MROS ha la facoltà di rivolgersi sia all’intermediario finanziario autore della comunicazione che a un altro intermediario finanziario coinvolto nella transazione così come a uffici partner esteri (cosiddetti Financial Intelligence Units, FIU). Qualora si configurino le fattispecie previste all’art. 23 cpv. 4 LRD, la denuncia alle autorità di perseguimento penale di competenza deve avvenire immediatamente, come in precedenza. In alcune situazioni – per esempio, nel caso in cui il MROS chieda informazioni a un ufficio partner estero – è ipotizzabile che la denuncia alle autorità di perseguimento penale venga sporta prima della ricezione di informazioni complementari probanti dall’ufficio partner estero. Se entro cinque giorni lavorativi non viene inviata alcuna decisione dalle autorità di perseguimento penale all’intermediario finanziario, quest’ultimo può decidere discrezionalmente se e come proseguire la relazione d’affari. Dato che il quadro dei fatti suffragati da prove può mutare in seguito alla ricezione di maggiori informazioni, è importante che l’intermediario finanziario abbia l’obbligo di consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali solo in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
2.1.15 Relazioni d’affari dubbiose e diritto di comunicazione (art. 30)
L’art. 29 cpv. 1 della versione finora vigente viene adeguato per tenere conto dell’ampliamento dell’art.
bis
305 n. 1 CP. La modifica apportata all’art. 30 precisa che il diritto di comunicazione vale anche per le fattispecie di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD in cui il necessario «motivo di ritenere» che i dati relativi a una persona o a un’organizzazione trasmessi dalla FINMA o da un OAD corrispondano ai dati di una controparte, di un avente economicamente diritto ai valori patrimoniali o di un soggetto autorizzato a firmare di una relazione d’affari o di una transazione non è sufficiente per una comunicazione secondo l’art. 9 LRD.
2.1.16 Interruzione della relazione d’affari (art. 31)
L’adeguamento del cpv. 1 è di natura puramente linguistica. Al cpv. 3 si dice che, qualora le condizioni previste per l’obbligo di comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 LRD siano soddisfatte o sia stata fatta
ter
una comunicazione secondo l’art. 305 cpv. 2 CP, la relazione d’affari con la controparte non possa essere interrotta.
2.1.17 Esecuzione di ordini dei clienti (art. 32)
L’art. 32 viene aggiunto in seguito all’introduzione dell’art. 9a LRD. In base alla nuova disposizione un intermediario finanziario è tenuto a eseguire gli ordini dei clienti che concernono i valori patrimoniali
ter
oggetto di comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a o c LRD oppure secondo l’art. 305 cpv. 2 CP. Con questa regola viene minimizzato il rischio che il cliente dell’intermediario finanziario possa sospettare che ci sia stata una comunicazione e sia indotto a tentare di sottrarre nuovamente i valori patrimoniali a un’eventuale confisca da parte delle autorità di perseguimento penale. Il nuovo sistema implica peraltro un ruolo fondamentale assunto dalla ricerca (successiva) della traccia della transazione, il cosiddetto paper trail. In generale, il paper trail deve essere garantito in caso d’interruzione di una relazione d’affari. Non è questo il caso, per esempio, di una chiusura di conto con versamento del saldo in contanti.