Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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gali nel sistema finanziario legale. I flussi di denaro non transitano direttamente dal cliente alle direzioni di fondi, alle società d’investimento ai sensi della LICol e ai gerenti patrimoniali ai sensi della LICol (insieme «istituti ai sensi della LICol»), ma i valori patrimoniali affidati a un istituto ai sensi della LICol vengono versati alla banca depositaria dell’investimento collettivo di capitale dalla banca degli investitori finali. Vi è dunque un controllo a vari livelli. Occorre considerare anche che gli istituti ai sensi della LICol normalmente non hanno contatti diretti con gli investitori. Le sottoscrizioni sono spesso condotte da banche e commercianti di valori mobiliari che, a loro volta, sono sottoposti a sorveglianza prudenziale. Trova quindi giustificazione il fatto che gli istituti ai sensi della LICol godano di alcune agevolazioni. Sono esclusi i casi che presentano un rischio di riciclaggio di denaro normale, cioè un rischio non ridotto, per esempio una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACOL) che abbia contatti diretti con gli investitori finali, una direzione del fondo o un gerente patrimoniale che propongano una gestione patrimoniale individuale o una direzione del fondo che tenga essa stessa dei conti di quote o chieda alla banca depositaria di incorporare i diritti in carte valori senza valore nominale secondo l’art. 108 cpv. 2 OICol.
Nozione di società d’investimento ai sensi della LICol:
Il termine di società d’investimento ai sensi della LICol citato all’art. 3 cpv. 1 lett. a comprende le SICAV, le SICAF e le SACOL.
Quotazione in borsa:
In caso di sottoscrizione di quote di investimenti collettivi di capitale quotati in borsa non viene richiesto l’adempimento degli obblighi di diligenza previsti. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che le negoziazioni in borsa sono disciplinate da prescrizioni in materia di trasparenza e avvengono tramite banche e commercianti di valori mobiliari a loro volta sottoposti alla LRD.
2.3.1 Direzioni di fondi e società d’investimento ai sensi della LICol (art. 39)
Obblighi di diligenza e valore di soglia:
La soglia per l’identificazione del sottoscrivente o l’accertamento del detentore del controllo e/o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è fissata a CHF 15 000. Questa soglia è da intendersi nel quadro sia delle possibilità di sottoscrizione per un investitore che delle agevolazioni previste ai cpv. 2 e 3 per le direzioni di fondi e le società d’investimento ai sensi della LICol.
In base alla prassi seguita, un investitore ha due modi di sottoscrivere la quota di un investimento collettivo di capitale.
1. Sottoscrizione tramite banca: se un investitore sottoscrive una quota tramite banca, la sola con-
seguenza – secondo il sistema implementato nel progetto– è che le direzioni dei fondi e le società d’investimento ai sensi della LICol devono identificare la banca nella sua qualità di sottoscrivente secondo il cpv. 1, qualora la somma di sottoscrizione superi CHF 15 000. In generale, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali non dovrebbe