Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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razioni di trasferimento di denaro, a causa del rischio superiore che comportano per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, rientrano sempre tra le attività esercitate a titolo professionale, non prevedono l’applicazione dei valori di soglia stabiliti per tali attività e richiedono inoltre obblighi di diligenza più stringenti.

Al contrario di quanto succede nel cambio di valute ufficiali, generalmente in quello di denaro contante contro bitcoin – per via dell’anonimato connesso alla negoziazione in bitcoin – non si può capire se l’acquirente e il venditore di bitcoin coincidono con il beneficiario del rispettivo controvalore. Quindi è pressoché impossibile capire se, nel singolo caso, si configuri una relazione bipartite o tripartite e quindi un cambio di valuta o un money transmitting. Di conseguenza, i commercianti di bitcoin possono usufruire dei valori di soglia per l’esercizio dell’attività a titolo professionale e dei minori obblighi di diligenza solo qualora sia garantito in modo inequivocabile, mediante opportune misure tecniche, che vengono eseguite solo operazioni bipartite in cui i clienti sono anche i beneficiari del controvalore in denaro o in bitcoin. Se non è possibile garantire questo requisito, le operazioni devono essere classificate come money transmitting in considerazione del loro rischio superiore di riciclaggio di denaro.

Il secondo supplementoconcerne l’aggiunta di «o viceversa» nella definizione relativa al trasferimento di denaro e di valori fatta allo scopo di comprendere non solo le operazioni di money transmitting come finora, ma anche quelle di money remitting. Per operazioni di money remitting si intende il trasferimento di valori patrimoniali secondo il cpv. 1 lett. c dall’estero in Svizzera. L’ampliamento è dovuto

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alla raccomandazione 16 del GAFI (vedi nm. 20 della nota interpretativa ). La disposizione stabilisce che, nell’ambito di un trasferimento di denaro e di valori dall’estero in Svizzera, un intermediario finanziario deve identificare il beneficiario a partire da una valore di soglia pari a zero (ora art. 50, art. 45 cpv. 4 lett. a della versione finora vigente).

2.1.1.4 Detentore del controllo (lett. f)

Sia la nozione di detentore del controllo che le modalità del suo accertamento sono stati sviluppati dall’ASB nel quadro della rielaborazione della CDB e ripresi nell’ORD-FINMA in modo da garantire un trattamento unitario nei diversi settori del mercato finanziario. Questa uniformità vuole andare incontro alle esigenze pratiche, soprattutto per quanto riguarda le relazioni d’affari tenute congiuntamente da banche e gerenti patrimoniali, investimenti collettivi di capitale, fiduciari e avvocati.

Con il termine di detentori del controllo si designano in seguito, le persone fisiche che:

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 controllano la persona giuridica o la società di persone detenendo una partecipazione diretta o

indiretta, a titolo personale o d’intesa con terzi, di almeno il 25% delle quote sociali e dei diritti di voto di questa società,

 o che controllano la società in altro modo,

4 Il testo recita: «for qualifying wire transfers, a beneficiary financial institution should verify the identity of the beneficiary, if the identity has not been previously verified, and maintain this information in accordance with Recommendation 11 [record keeping]». 5 Nel caso in cui la controparte sia una società semplice, il relativo detentore del controllo non deve essere accertato; a questo proposito e per altre eccezioni dell’obbligo di accertamento vedi art. 56 ORD-FINMA.