Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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3.2 Conseguenze per le istanze preposte alla vigilanza

La FINMA svolge la vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LRD e sorveglia quindi l’osservanza delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. Per l’esercizio della loro attività a titolo professionale, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD devono disporre di un’autorizzazione della FINMA oppure affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. La vigilanza relativa all’osservanza delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro compete pertanto alla FINMA o all’organismo di autodisciplina. In quest’ultimo caso la FINMA controlla l’attività degli organismi di autodisciplina.

Alla luce del sistema sopra illustrato non vi è motivo di ritenere che le disposizioni rivedute provochino un carico amministrativo considerevole per la FINMA o per gli organismi di autodisciplina. La verifica dell’osservanza delle nuove regole potrà essere integrato nei meccanismi di sorveglianza esistenti.

3.3 Conseguenze per l’economia nazionale

I cambiamenti e gli adeguamenti previsti nella nuova versione dell’ordinanza si rifanno strettamente alle prescrizioni internazionali e contribuiscono anche a soddisfare le esigenze che riguardano la trasparenza. Le nuove misure riducono il rischio di criminalità finanziaria e consentono alla piazza finanziaria svizzera di beneficiare, in generale, di un ritorno in termini d’integrità. In una prospettiva di lungo termine gli intermediari finanziari trarranno profitto dalla buona reputazione della piazza finanziaria svizzera, anche se dovranno mettere in conto esborsi talvolta più elevati per la messa in pratica dei nuovi requisiti. D’altronde, in diversi atti la normativa UE subordina l’accesso al mercato

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all’ottemperanza delle raccomandazioni del GAFI (p. es. AIFMD , MiFID II , MiFIR ).

9 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L 174 del 1.7.2011, p.1. 10 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, p. 349. 11 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 173 del 12.6.2014, p. 84.