Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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2.7.4 Società di sede (art. 61)

L’art. 61 cpv. 1 prescrive che un IFDS la cui controparte sia una società di sede (secondo la definizione di cui all’art. 2 lett. a) è tenuto a richiedere a quest’ultima una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.

Al cpv. 2 il termine «indizi» chiarisce che è necessario decidere caso per caso se si tratta effettivamente di una società di sede. Qualora sussistano dubbi si presume che sia una società di sede.

In base all’art. 2 cpv. a lett. 1 e 2 non sono considerate società di sede (i) le società che perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure perseguono fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili e (ii) le società holding. Di conseguenza, entrambe queste tipologie di società sono da trattare come persone giuridiche con attività operativa o come società di persone il cui detentore del controllo deve essere accertato. In particolare le società con finalità ideali o utili alla collettività godono spesso di una grande credibilità presso l’opinione pubblica e non di raro hanno accesso a importanti risorse finanziarie versate talvolta anche in contanti o in valute estere. In un’ottica complessiva, devono essere giudicate esposte ad abusi volti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; per questo motivo è giustificata la regolamentazione sopra descritta.

2.7.5 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali (art. 62)

Il nuovo cpv. 3 impone all’IFDS che intrattiene una relazione d’affari o esegue una transazione nella funzione di trustee di qualificarsi come tale nei confronti della controparte qualora anche questa sia un intermediario finanziario. Il soggetto a cui si riferisce la disposizione è pertanto l’intermediario finanziario che opera in veste di trustee. A monte della nuova regola vi è la raccomandazione 25 del GAFI («Transparency and beneficial ownership of legal arrangements»). L’obiettivo primario è rendere trasparenti i rapporti proprietari nei trust. In questo contesto, la controparte del trustee, per esempio una banca, deve poter contare sulla collaborazione e sulla notifica degli atti da parte del trustee.

2.7.6 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte (art. 63)

Il nuovo cpv. 3 prevede una regolamentazione speciale per le assicurazioni sulla vita con gestione separata del conto/deposito. In tale contesto, e se sono soddisfatte le condizioni citate in alternativa alle lett. a-d, occorre procedere all’accertamento dello stipulante dell’assicurazione e, se non coincide con quest’ultimo, della persona che paga effettivamente i premi quale avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. La disposizione si ritrova anche nel progetto CDB 15.

2.7.7 Società semplici (art. 65)

Secondo il nuovo art. 65, se l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è una società semplice e i valori patrimoniali relativi alla relazione non superano CHF 15 000, l’IFDS può rinunciare a richiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali.