Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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essere accertato, dato che nella maggior parte dei casi la banca rientra nell’eccezione prevista dalla CDB concernente le relazioni d’affari con banche e commercianti di valori mobiliari sottoposti a una sorveglianza prudenziale appropriata. Se, per contro, la banca estera non sia sottoposta né a una sorveglianza prudenziale appropriata né a una regolamentazione LRD adeguata, aumenta il rischio di riciclaggio e non è più giustificata l’agevolazione.

2. Emissione di carte valori senza valore nominale da parte della banca depositaria: in questo

caso, più raro, l’investitore chiede alla banca depositaria di incorporare i diritti in carte valori senza valore nominale secondo l’art. 108 cpv. 2 OICol. Se ciò si verifica non può essere concessa alcuna agevolazione nell’adempimento degli obblighi di diligenza. Questa fattispecie deve essere trattata come un’operazione di cassa secondo la CDB, in modo che le direzioni di fondi e le società d’investimento ai sensi della LICol siano tenute a identificare il sottoscrivente e ad accertare il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali a partire da CHF 15 000. Lo stesso vale se l’investitore effettua la sottoscrizione direttamente presso la direzione del fondo.

Coinvolgimento della banca depositaria nell’adempimento degli obblighi di diligenza:

La regola stabilita al cpv. 3 tiene conto del principio secondo cui nell’ambito LICol sono le banche depositarie a intrattenere contatti diretti con il sottoscrivente e non le direzioni di fondi o le SICAV e SICAF. È prevista in particolare un’agevolazione nell’obbligo di documentazione.

2.3.2 Gerenti patrimoniali di società di investimenti collettivi di capitali esteri (art. 40)

Occorre innanzitutto fare una premessa: il campo di applicazione dell’art. 40 è circoscritto unicamente ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali esteri. Conformemente alla LRD, i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali svizzeri sono esonerati dall’adempimento degli obblighi formali di diligenza, nello specifico dall’identificazione della controparte e dall’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, poiché il rischio LRD insito nella gestione di investimenti collettivi di capitali svizzeri è considerato basso. In primo luogo il committente del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitali svizzeri è la direzione del fondo, cioè un intermediario finanziario sottoposto a sorveglianza prudenziale. In secondo luogo vengono svolti dei controlli LRD a diversi livelli (direzione del fondo, banca depositaria, banca di fiducia dell’investitore ed eventualmente gerente patrimoniale dell’investitore) per quanto riguarda il detentore di quote di fondi svizzeri.

Secondo il cpv. 1 i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitali esteri sono esonerati dall’adempimento degli obblighi formali di diligenza, nello specifico dall’identificazione della controparte e dall’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, se la società di investimenti collettivi di capitali estera o la sua società di gestione sottostà a una sorveglianza prudenziale appropriata e a una regolamentazione adeguata in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La disposizione sarebbe applicabile, per esempio, alla gestione di OICVM UE o di FIA UE. Il gerente patrimoniale è esonerato anche nel caso in cui sia in grado di dimostrare l’applicazione di una regolamentazione LRD adeguata da parte