Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine
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Le agevolazioni e le condizioni quadro specificate definite agli artt. 11 e 12 tengono in debito conto queste circostanze e si riferiscono in particolare alle relazioni d’affari intrattenute per corrispondenza.
2.1.3 Indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico (art. 10)
L’art. 10 del progetto di ordinanza stabilisce (come in precedenza) le indicazioni necessarie che un intermediario finanziario è tenuto a fornire per gli ordini di bonifico. Le disposizioni vengono inoltre ampliate nel modo descritto più avanti. Questo comporta una modifica dell’intestazione dell’articolo che diventa così «Indicazioni nell’ambito degli ordini di bonifico».
Finora per gli ordini di bonifico un intermediario finanziario doveva indicare il nome, il numero di conto e l’indirizzo della controparte ordinante. In conformità alla raccomandazione 16 del GAFI, al cpv. 1 dell’art. 10 viene ora imposto all’intermediario finanziario della controparte ordinante di specificare negli ordini di bonifico (transfrontalieri) anche il nome e il numero di conto del beneficiario. Se il numero di conto del beneficiario non è conosciuto, può essere sostituito da un numero di riferimento relativo alla transazione. Secondo il cpv. 2 riveduto, nel caso di ordini di bonifico all’interno della Svizzera l’intermediario finanziario della controparte ordinante può limitarsi a fornire il numero di conto o un numero di riferimento relativo alla transazione, nella misura in cui, su richiesta, sia in grado di fornire le ulteriori indicazioni all’intermediario finanziario del beneficiario entro tre giorni lavorativi. Ciò presuppone che, indipendentemente da un valore di soglia, i dati necessari sulla controparte ordinante debbano essere registrati dall’intermediario finanziario prima dell’esecuzione dell’ordine di bonifico. La regola vale soprattutto per gli ordini di bonifico che non si riferiscono a una relazione d’affari continua. Al contrario della prassi seguita in passato dalla Commissione federale delle banche, le transazioni con il Principato del Liechtenstein non possono essere più considerate operazioni svolte in Svizzera; questo
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per rispondere ai nuovi requisiti chiaramente definiti dalla raccomandazione 16 del GAFI . Al cpv. 2 viene pertanto precisato che l’agevolazione concernente l’indicazione dei dati dell’ordinante si applica solo ai bonifici all’interno della Svizzera.
Il cpv. 4 specifica, in linea con il nm. 19 della nota interpretativa relativa alla raccomandazione 16 del GAFI, che l’intermediario finanziario responsabile di regolare la procedura da seguire in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante e/o (ora) sul beneficiario è l’intermediario finanziario del beneficiario. Qualora egli riceva un ordine di bonifico contenente informazioni incomplete deve decidere, secondo un approccio basato sul rischio, se eseguirlo, rifiutarlo o tenerlo in sospeso. Inoltre è obbligato ad adottare opportune misure successive, per esempio richiedere il completamento dei dati mancanti.
2.1.4 Rinuncia all’adempimento degli obblighi di diligenza (art. 11)
L’art. 11 fissa i requisiti che consentono di rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza per due diversi tipi di servizi finanziari.
6 Cfr. in proposito le spiegazioni sui domestic wire transfers riportate nel glossario della nota interpretativa relativa alla raccomandazione 16 del GAFI.