Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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I cpv. 1 e 2 tengono conto del nuovo concetto di detentore del controllo. Per quanto attiene al principio, sancito all’art. 49 cpv. 1 della versione finora vigente, secondo cui l’IFDS deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta qualora la suddetta controparte non sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali o sussistano dubbi in merito, viene fatta una distinzione in base alla tipologia della controparte coinvolta. Il cpv. 1 del progetto disciplina il caso in cui la controparte non sia una persona giuridica con attività operativa. Il cpv. 2 tratta il caso in cui la controparte sia una persona giuridica non quotata in borsa con attività operativa. Se i detentori del controllo non coincidono con gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali o sussistono dubbi in merito, l’IFDS deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta. Ciò si verifica, per esempio, quando una società fiduciaria versa i valori patrimoniali di un cliente a proprio nome su un conto bancario a lei intestato, affidandoli alla gestione di un gerente patrimoniale a proprio nome ma per conto del cliente. La controparte della banca e del gerente patrimoniale è la società fiduciaria, l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è però il cliente della società fiduciaria, mentre il detentore del controllo è il proprietario o il direttore della società fiduciaria.

Il cpv. 3 dell’art. 49 della versione finora vigente viene cancellato. All’art. 4 cpv. 1 LRD viene ora stabilito che è possibile rinunciare all’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali se la controparte è una società quotata in borsa o una società figlia da questa controllata a maggioranza.

Al cpv. 4 si considera la nuova esigenza relativa all’obbligo di documentazione. Qualora l’intermediario finanziario ritenga che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve documentare questa sua certezza in modo verificabile, allegando tale documentazione al dossier cliente tenuto in forma fisica o elettronica. Di conseguenza , la richiesta di una dichiarazione scritta o di una dichiarazione mediante il modulo A nonobbligatoria in tutti i casi.

2.7.2 Operazioni di cassa (art. 58)

Al termine del cpv. 3 lett. b viene aggiunta la congiunzione «e» per riprendere a livello di ordinanza la prassi già seguita (vedi spiegazioni dell’art. 49 al punto 2.4.4).

2.7.3 Informazioni necessarie (art. 60)

L’adeguamento del cpv. 1 dell’art. 52 della versione finora vigente tiene conto del fatto che, secondo la nuova impostazione, esclusivamente le persone fisiche possono essere aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali. La dichiarazione scritta della controparte sul detentore del controllo e/o sull’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve contenere i dati che, in precedenza, erano necessari per le persone fisiche o per proprietari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e nazionalità.