Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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2.1.14 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità (art. 29)

La modifica dell’art. 28 cpv. 1 della versione finora vigente si è resa necessaria in seguito all’adeguamento a livello di legge del sistema di comunicazione in cui si stabilisce che la comunicazione al MROS secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD non comporta alcun blocco immediato dei valori patrimoniali. Il blocco dei beni scatta solo dopo la notifica della decisione del MROS di trasferire alle autorità di perseguimento penale il caso segnalato. A causa del cambiamento del sistema e dell’estensione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD, sotto l’intestazione dell’articolo «comportamento in assenza di una decisione delle autorità» vengono ora distinte le diverse fattispecie da utilizzare come base per l’intermediario finanziario che deve decidere se e come proseguire la relazione d’affari.

Nelle fattispecie di cui al cpv. 1 lett. a nn. 1 e 2 l’intermediario finanziario non deve procedere al blocco dei valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione. Si tratta del caso in cui l’intermediario finanziario ha fatto una comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD e non ha ricevuto dal MROS entro venti giorni lavorativi secondo l’art. 23 cpv. 5 LRD alcuna risposta (n. 1) o ha ricevuto una notifica in cui si dice che la comunicazione non verrà inoltrata a un’autorità di perseguimento penale (n. 2). Nel caso previsto al cpv. 1 lett. a n. 3 l’intermediario finanziario ha ricevuto dal MROS entro venti giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD una notifica in cui si dice che la comunicazione è stata inoltrata a un’autorità di perseguimento penale. Se ciò si verifica, l’intermediario finanziario deve bloccare i valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione. Tuttavia, se entro cinque giorni lavorativi secondo l’art. 10 cpv. 2 LRD dal momento in cui il MROS ha informato l’intermediario finanziario dell’inoltro della comunicazione, non perviene a quest’ultimo una decisione dell’autorità competente, il blocco non va mantenuto.

Il cpv. 1 lett. b riguarda esclusivamente le comunicazioni secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD. In esso si tratta la questione dei dati riguardanti attività terroristiche sulla base della Risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Il termine di venti giorni lavorativi per la risposta del MROS non vale per questo tipo di comunicazione (argumentum a contrario dell’art. 23 cpv. 5 LRD). Secondo l’art. 10 cpv. bis

1 LRD l’intermediario finanziario deve provvedere al blocco dei valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione immediatamente dopo la suddetta comunicazione. Il blocco cessa se l’intermediario finanziario entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione non riceve alcuna decisione dalle autorità di perseguimento penale.

Il cpv. 1 lett. c tratta infine il caso delle comunicazioni fatte in virtù del diritto di comunicazione secondo

ter

l’art. 305 cpv. 2 CP. Anche qualora venga fatta una comunicazione esercitando il proprio diritto di comunicazione, il MROS informa sempre l’intermediario finanziario se intende inoltrare o meno tale comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Il MROS non è vincolato a un termine, nonostante ciò l’intermediario finanziario deve attendere la sua notifica. Se il MROS informa che la comunicazione è stata inoltrata a un’autorità di perseguimento penale, l’intermediario finanziario deve provvedere al blocco dei valori patrimoniali a cui si riferisce la comunicazione.

Il cpv. 2 viene aggiunto in seguito alle nuove disposizioni della LRD entrate in vigore il 1° novembre 2013 che riconoscono al MROS, a partire da tale data, nuove possibilità per raccogliere informazioni complementari al fine di svolgere la sua analisi di una comunicazione ricevuta. Secondo gli artt. 11a e