Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/5: Revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA · 38 pagine

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1 Introduzione

1.1 Situazione di partenza

Nel 2012 sono state sottoposte a revisione parziale le raccomandazioni del GAFI che fissano gli standard internazionalmente riconosciuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È stato effettuato un adeguamento ai metodi, frutto di un’inventiva inesauribile, della criminalità economica e finanziaria internazionale e ad altri sviluppi verificatisi dall’approvazione degli standard del GAFI nel 1990, segnatamente in materia fiscale e per quanto riguarda i requisiti di trasparenza per le persone giuridiche.

Per essere in linea con questi standard, che la Svizzera soddisfa ampiamente già oggi, e per rimediare ad alcune carenze rilevate nella valutazione svolta dal GAFI nell’anno 2005 e non ancora corrette, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un disegno di legge che dia attuazione pratica alle raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012. Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio. Una volta esperita la procedura di appianamento delle divergenze, il Parlamento ha approvato il 12 dicembre 2014 la versione aggiornata della legge sul riciclaggio di denaro.

Nella forma finora vigente, l’ORD-FINMA è in vigore senza cambiamenti dal 1° gennaio 2011. La revisione delle raccomandazioni del GAFI e la conseguente revisione parziale della LRD hanno reso necessario un adeguamento dell’ORD-FINMA. L’attuazione delle raccomandazioni del GAFI a livello di legge/ordinanza e nel quadro dell’autodisciplina deve avvenire nella prospettiva dell’esame dei paesi che sarà condotto sulla Svizzera nella primavera del 2016. Gli adeguamenti normativi dovranno essere in vigore al momento dei suddetti sopralluoghi La LRD prevede all’art. 17 che la FINMA concretizzi, per gli intermediari finanziari ad essa sottoposti secondo l’art. 2 cpv. 2 LRD, gli obblighi di diligenza disciplinati al cap. 2 «Obblighi degli intermediari finanziari» e ne stabilisce le modalità di adempimento, tranne nel caso in cui tali obblighi di diligenza e il loro adempimento siano regolati da un OAD. Inoltre, conformemente all’art. 18 LRD la FINMA ha il compito, nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD, di concretizzare per gli IFDS gli obblighi di diligenza disciplinati al suddetto cap. 2 e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.

1.2 Punti essenziali del progetto di ordinanza

Le proposte di modifica riguardano nove campi tematici. Il primo concerne la definizione di PEP. L’ampliamento dell’accezione assegnata a livello di legge al termine di PEP comporta la cancellazione della definizione a livello di ordinanza e la modifica dei criteri per le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore. Il secondo campo tematico concretizza gli obblighi degli intermediari finanziari nell’accertamento dell’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Per le persone giuridiche con attività operativa viene introdotto il relativo concetto di detentore del controllo, in analogia al progetto CDB 15. Nel terzo campo tematico vengono trattate le indicazioni necessarie nell’ambito degli ordini di bonifico. Ora negli ordini di bonifico transfrontalieri devono essere indicati obbligatoriamente dall’intermediario finanziario, oltre ai dati relativi alla controparte ordinante, anche quelli del beneficiario. Il quarto campo tematico concerne il comportamento da seguire per quanto attiene agli obblighi di